Decisione n. 25, anno 2019 "Autonomia dell’ordinamento sportivo nella procedura di selezione degli Arbitri"

Titolo

Autonomia dell’ordinamento sportivo nella procedura di selezione degli Arbitri

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Decisione del Collegio di Garanzia – Sezioni Unite (Decisione n. 25 – Anno 2019, pronunciata l’11.3.2019 e depositata l’1.4.2019).

Massima

La delibera di dismissione di un arbitro per “motivate valutazioni tecniche” rientra senz’altro tra le questioni riservate all’ordinamento sportivo ed essendo stata assunta in applicazione delle norme di tale ordinamento, che disciplinano l’inquadramento e la selezione degli arbitri, ogni controversia sulla correttezza, imparzialità, trasparenza o meno della suddetta delibera va effettuata con riferimento a tali norme e non in base a principi, istituti e procedure con valenza pubblicistica.  

Keywords

Autonomia ordinamento sportivo; valenza pubblicistica; procedure di selezione arbitri

Commento

Il caso in esame riguarda la legittimità della delibera del 24 marzo 2018 con cui il Comitato Nazionale AIA fissava nel numero di quattro gli arbitri da dismettere per la stagione sportiva 2017/2018, tra cui il sig. Claudio Gavillucci, il quale impugnava la suddetta delibera dinanzi al Tribunale Federale, invocando la violazione dei principi di imparzialità e trasparenza.

In primo grado il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare della FIGC rigettava il ricorso, rilevando che “nell’ambito del corpo normativo che disciplina l’attività dell’AIA può affermarsi la sostanziale correttezza del provvedimento che ha colpito il ricorrente”.

Tale decisione veniva impugnata dal sig. Gavillucci e la Corte Federale d’Appello rilevava il difetto di contraddittorio nei confronti degli arbitri inseriti nell’organico della CAN A della stagione sportiva 2017/2018 e, per l’effetto, annullava la decisione del Tribunale Federale, rinviando gli atti allo stesso per un nuovo esame del merito. Il sig. Gavillucci riassumeva quindi il giudizio, provvedendo alla chiamata in causa di tutti i diciannove arbitri della CAN A.

Il Tribunale Federale dichiarava il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato e, avverso tale decisione, il sig. Gavillucci ricorreva dinanzi alla Corte Federale d’Appello, la quale annullava la dismissione del Gavillucci dalla CAN A, ritenendola contraria al “principio di imparzialità e non discriminazione, in osservanza del principio della predeterminazione dei criteri che disciplinano la scelta delle dismissioni”.

La decisione veniva impugnata dall’AIA davanti al Collegio di Garanzia dello Sport, che accoglieva il ricorso.

Il Collegio ha, infatti, rilevato carenze nell’impianto motivazionale della decisione di secondo grado, in quanto la Corte Federale d'Appello avrebbe dapprima affermato i principi dell’insindacabilità delle decisioni di natura tecnica dell’AIA e della natura privatistica della stessa, con conseguente inapplicabilità delle norme e delle procedure di natura amministrativa; poi, in evidente contraddizione con tali principi, è giunta all’affermazione secondo cui “la decisione di dismissione del Sig. Gavillucci difetti di uno dei tradizionali presupposti di legittimità dell’atto amministrativo”.

Il rilevato difetto di motivazione rendeva, quindi, ammissibile il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport quale giudice di legittimità di ultima istanza.

Nel merito, poi, il Collegio ha ritenuto che la delibera dell’AIA è stata adottata nel pieno rispetto delle norme dell’ordinamento sportivo e la dismissione dell’arbitro è stata adeguatamente motivata laddove nella delibera si fa “riferimento alle valutazioni tecniche adottate nel corso della stagione sportiva ed alla relativa graduatoria finale”.

Secondo il sig. Gavilucci, la posizione nella graduatoria finale non poteva determinare automaticamente le proposte di promozione ed avvicendamento, in quanto la stessa aveva solo valore indicativo e dovevano essere presi in considerazione altri criteri.

Il Collegio ha condiviso in linea generale tale argomentazione, e cioè che l’ultima posizione in graduatoria non determinasse automaticamente la dismissione dell’arbitro, potendo essere previsti altri criteri ai fini della valutazione finale dell’AIA. Tuttavia, le norme applicabili prevedono che detti ‘altri criteri’ siano meramente ‘eventuali’, e non necessari e, nel caso di specie, non risultano essere stati indicati né adottati dagli organi competenti.

Pertanto, l’autonomia dell’ordinamento sportivo e il rispetto, da parte dell’associazione di categoria, delle norme regolamentari applicabili sono alla base del giudizio di fondatezza del ricorso espresso dal Collegio.

Autore

Cristiano Novazio, Avvocato in Milano

 

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