Decisione n. 63, anno 2018 "La prescrizione dell’azione disciplinare"

Titolo

La prescrizione dell’azione disciplinare

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Decisione del Collegio di Garanzia – Sezioni Unite (Decisione n. 63 – Anno 2018, pronunciata il 25.6.2018 e depositata il 1.10.2018)

Massima

In tema di prescrizione dell’azione nel procedimento disciplinare sportivo si applicano i principi individuati dalla giurisprudenza statale. In particolare, nel caso di illecito permanente, la prescrizione decorre dal tempo in cui la condotta contraria all’Ordinamento è terminata. A tale momento ci si deve riferire altresì al fine di determinare la disciplina applicabile alle condotte illecite permanenti, che viene individuata in quella vigente al momento della cessazione della permanenza.

Keywords

prescrizione; ordinamento sportivo e ordinamento statale; illecito permanente;

Commento

Nel caso in esame, i sig.ri Romolo e Andrea Rizzoli presentavano ricorso al Collegio di Garanzia del Coni avverso la decisione della Corte Federale d’Appello della FIB, che veniva rigettato.

Nei precedenti gradi di giudizio i ricorrenti venivano ritenuti responsabili per le violazioni a loro ascritte per avere tenuto una condotta non conforme ai principi sportivi di lealtà, probità, rettitudine e correttezza morale e materiale, dal momento che l’affidamento all’associazione dilettantistica ASD Gianchiga, il cui presidente era Andrea Rizzoli, di alcuni spazi del Centro Tecnico Federale era avvenuto in palese conflitto di interessi.

Il Tribunale Federale per la suddetta violazione aveva comminato a ciascuno degli incolpati la squalifica per un periodo di sei mesi, che, in sede di Appello, venivano aumentati a mesi diciannove per Romolo Rizzoli e a mesi dodici per Andrea Rizzoli.

Fra le doglianze poste a fondamento dell’impugnazione avanti al Collegio, i ricorrenti hanno rilevato l’improcedibilità dell’azione disciplinare per intervenuta prescrizione della stessa, partendo dal presupposto che la condotta contestata concernesse la delibera di affidamento del maggio del 2011, e quindi che tale comportamento si potesse qualificare come un illecito istantaneo, la cui prescrizione decorre dalla prima manifestazione dell’evento.

A tal proposito, per gli istanti, sia che il Collegio ritenesse applicabile l’art. 26, co. 1, del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB del 2007 in vigore fino al 2014 (l’azione disciplinare dev’essere promossa entro 2 anni dal fatto o dall’ultimo atto riferito all’infrazione stessa), ovvero l’art. 44., co. 3, lett. b, del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB del 2014 (l’azione disciplinare dev’essere promossa entro 6 stagioni sportive a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzare la violazione), l’azione da parte della Procura Federale era divenuta  improponibile per il decorso dei termini.

Il Collegio, non ritenendo fondato il motivo di impugnazione, ha chiarito le ragioni per cui non era intervenuta la prescrizione.

Anzitutto, l’imputazione così come formulata dalla Procura comprendeva ogni condotta posta in essere in relazione all’affidamento e all’uso del Centro Tecnico Federale. Pertanto, il comportamento illecito, non esaurendosi con l’atto di affidamento in sé e per sé del Centro Tecnico, bensì continuando fino al rilascio dei locali della struttura avvenuto nel maggio del 2017, è stato qualificato dal Collegio come illecito permanente. I Giudici di ultima istanza hanno affermato che nel caso in esame il dies a quo deve essere individuato nel momento in cui è cessata la condotta dannosa e da tale momento, pertanto, decorre la prescrizione dell’azione. Infine, il Collegio ha sottolineato che a tale momento ci si deve riferire, altresì, al fine di determinare il Regolamento applicabile, che difatti viene individuato in quello vigente al momento della cessazione della permanenza e, cioè, il Regolamento di Giustizia del 2014.

Autore

Cristiano Novazio, Avvocato in Milano

 

 

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