COLLEGIO DI GARANZIA, SEZIONI UNITE - Decisione n. 24, anno 2018. "Obbligo assistenza tecnica del difensore innanzi ai Giudici federali"

Titolo

Obbligo assistenza tecnica del difensore innanzi ai Giudici federali

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Decisione del Collegio di Garanzia – Sezioni Unite (Decisione n. 24 – Anno 2018, pronunciata il 16.3.2018 e depositata il 3.5.2018)

Massima

Ai sensi degli artt. 27, comma 2, e dell’art. 30, comma 3, lett. F) del Codice di Giustizia sportiva del CONI, la sottoscrizione del ricorso e l’assistenza tecnica in giudizio di un difensore sono condizioni di ammissibilità del ricorso stesso.

Keywords

Obbligo difesa tecnica, procedimenti federali

Commento

Nel caso in esame, il Collegio di Garanzia, riunito a Sezioni Unite, chiariva il dubbio sottopostogli dalla Sezione IV del medesimo Collegio, circa la questione riguardante la necessità che le parti private debbano stare nei giudizi innanzi ai Giudici federali con l’assistenza tecnica di un difensore, concludendo in senso affermativo.

Dal combinato disposto degli artt. 27, comma 2, e 30, comma 3, lett. F) del Codice di Giustizia sportiva del CONI, si evince che in tutti i gradi della Giustizia federale è obbligatoria la difesa tecnica da parte di un difensore.

Il suddetto obbligo, spiegano le Sezioni Unite, risponde alla ragione di consentire una effettiva tutela dei soggetti che operano nel mondo dello sport nei diversi gradi della giustizia sportiva. Invero, gli avvocati garantiscono all’incolpato una professionalità idonea all’utilizzo degli strumenti che mette a loro disposizione l’ordinamento sportivo.

Autore

Cristiano Novazio, Avvocato in Milano

 

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