Sentenza del Collegio di Garanzia a Sezioni Unite del 2016, n.18

Collegio di Garanzia sez. Unite // decisione 18/2016


Nell’accogliere il ricorso per l’impugnazione di una decisione della Corte Federale, a seguito dell’accertata intervenuta estinzione del procedimento disciplinare, il Collegio di Garanzia dello Sport esprime tuttavia rammarico per l’impossibilità dell’esame nel merito della grave vicenda di un cavallo che, come accertato dagli organi tecnici, sarebbe risultato dopato nel corso di una manifestazione sportiva. Il Collegio di Garanzia ha, infatti, annullato la decisione impugnata, dichiarando estinto il procedimento disciplinare, con la mera motivazione che non si possa ritenere pendente un procedimento già oggetto di una decisione di un Organo di giustizia Federale ove non sia stato impugnato nella vigenza delle previgenti disposizioni.


Sebbene il giudizio di primo grado fosse stato avviato quando ancora era vigente il precedente Regolamento di Giustizia Sportiva, dunque, le disposizioni transitorie avrebbero consentito la conclusione del giudizio di primo grado, oltre il termine dei novanta giorni dall’inizio dell’azione disciplinare, pur se la questione era stata sottoposta e decisa dall’organo di giustizia collegiale nelle more divenuto competente, per contro, il Collegio rileva come il giudizio di secondo grado si sia svolto nella piena vigenza delle nuove disposizioni regolatrici dei procedimenti davanti agli Organi di Giustizia Sportiva che prevedono il termine di sessanta giorni (dalla data dell’impugnazione) per l’esercizio (e la conclusione) dell’azione disciplinare (art. 38 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva del CONI e art. 56 del nuovo Regolamento di Giustizia della FISE).



Considerato dunque, che nel caso in esame l’impugnata decisione della Corte Federale d’Appello era stata pubblicata (solo) il 10 dicembre 2015, quando erano trascorsi ben più dei sessanta giorni concessi al giudice d’appello per emettere la sua decisione e decorrenti dal 19/26 giugno 2015, data di impugnazione della decisione del Tribunale di primo grado, il procedimento disciplinare avviato non poteva non ritenersi estinto.


Pertanto la decisione della Corte Federale è stata ritenuta erronea perché non avrebbe considerato che il procedimento di primo grado doveva ritenersi oramai estinto per l’intervenuta prescrizione, laddove, dopo la riforma del Regolamento di Giustizia della FISE, il procedimento era stato riavviato davanti all’organo collegiale divenuto competente, e con il rispetto della nuova procedura.

 

Scarica qui il testo del provvedimento in PDF