T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 27 novembre 2014, n. 2839

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1982 del 2014, proposto da: omissis e omissis, tutti rappresentati e difesi dall’avv.to Giovanni Adami, con domicilio eletto presso l’avv. Omar Gaafar in Milano, largo Zandonai, n. 3
contro
MINISTERO DELL’INTERNO - QUESTURA DI MILANO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, n. 1
per l’annullamento:
- dei provvedimenti del Questore della Provincia di Milano del 2.4.2014, tutti di egual durata e contenuto - con i quali, ai sensi dell’art. 6 della L. 401/89 come modificata dal D.L. 22.12.1994 n. 717 convertito nella L. 24/2/95, n. 45, e dal D.lgs. 377/01, veniva vietato agli odierni ricorrenti l’accesso a tutti gli impianti sportivi sul territorio nazionale e degli altri Stati membri dell'Unione Europea in cui si disputino allenamenti delle squadre e incontri di basket, ivi comprese le amichevoli, dei campionati professionistici e dilettantistici, i tornei internazioni, la Coppa Italia, i tornei amichevoli e le partite della Nazionale italiana per la durata di anni 2.

 

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