TAR Lazio, sez. II ter n. 9890/2017

 

Titolo

Provvedimenti sanzionatori per illeciti sportivi del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e giurisdizione del giudice amministrativo.

Indicazione estremi del provvedimento annotato

T.A.R. Lazio Roma, sez. II ter, 25 settembre 2017, n. 9890

 

Massima

Non si applica all'Ippica la previsione di cui all'art. 3, comma 1, della L. n. 280 del 2003 che regola la cognizione delle controversie sportive nell'ambito delle associazioni federate nel CONI. Ciò in ragione del fatto che sussiste un’assoluta diversità tra l’equitazione, disciplina anche sportiva, e l'ippica: la prima è sorretta dalla Federazione Italiana Sport Equestri, che confluisce nel CONI; la seconda, invece, è oggetto di competenze dirette del MIPAAF (dopo la trasformazione dell'UNIRE nell'ASSI e poi la confluenza delle relative competenze in capo alla gestione diretta del Ministero). Il provvedimento sanzionatorio per comportamenti contrari al regolamento sportivo irrogato dall’UNIRE, nell’ambito dell’attività di vigilanza sulle corse dei cavalli, quindi, è un atto adottato da un soggetto di diritto pubblico, nell'esercizio di una potestà pubblica, sottoposto alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Keywords

Illecito sportivo, giurisdizione amministrativa, MIPAAF, F.I.S.E.

Commento

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Precedenti conformi (se esistenti)

 

Precedenti contrari (se esistenti)

 

Essenziali riferimenti bibliografici (ove ritenuti necessari)

 

Autore

Dott.ssa Flaminia Ielo

 

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