Trib. Campobasso, 13 gennaio 2014

Obbligazioni e contratti- Contratto  atipico – Sport

Integra il contratto atipico di ski-pass il rapporto negoziale intercorrente tra l'utente ed il gestore dell'area sciabile attrezzata, nella misura in cui il gestore dell'impianto assume anche, come di regola, il ruolo di gestore delle piste servite dall'impianto di risalita, che consente allo sciatore l'accesso, dietro corrispettivo, ad un complesso sciistico al fine di utilizzarlo liberamente ed illimitatamente per il tempo convenzionalmente stabilito. In tale contesto, incombe a carico del gestore l'obbligo della manutenzione in sicurezza della pista medesima, con conseguente configurabilità della possibilità che lo stesso sia chiamato a rispondere dei danni prodotti ai contraenti determinati da una cattiva manutenzione della pista, sulla scorta delle norme che governano la responsabilità contrattuale per inadempimento, sempre che l'evento dannoso sia eziologicamente dipendente dalla suddetta violazione e non sia, invece, ascrivibile al caso fortuito riconducibile ad un fatto esterno al sinallagma contrattuale.

IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO NON È DISPONIBILE