Tribunale di Novara, 18 marzo 2018, n. 277. "La responsabilità civile del gestore di campi sportivi ex art. 2051 c.c.

Titolo

La responsabilità civile del gestore di campi sportivi ex art. 2051 c.c.

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Tribunale di Novara, sent. n. 277, 18 marzo 2018.

Massima

Non opera la scriminante del rischio sportivo laddove un giocatore riporti dei danni alla persona per essere caduto contro il bordo di un marciapiede in cemento posto a breve distanza dai campi di gioco. Infatti, in questo caso, il danno deriva da un elemento strutturale dell'impianto sportivo e non da una azione di gioco ovvero da un gesto sportivo.

Keywords

Responsabilità civile - responsabilità da cose in custodia – attività sportiva – danni – rischio sportivo

Commento

Nel provvedimento oggetto di commento il Tribunale di Novara si è pronunciato sulla ricorrenza della responsabilità ex art. 2051 c.c. nei confronti di una società sportiva; le circostanze in fatto traggono origine dalla caduta di un soggetto contro un marciapiede di cemento durante una partita di calcetto, a seguito della quale quest'ultimo riportava danni alla mano sinistra.

Il danneggiato citava quindi, innanzi al Tribunale predetto, la società sportiva proprietaria del campetto dove si era realizzato il sinistro e chiedeva al Giudice di prime cure il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 2051 c.c.

Si costituiva in giudizio parte convenuta affermando l'infondatezza delle pretese attoree, sostenendo che il danneggiato, cadendo, si provocava “da solo” un danno schiacciandosi il polso.

Il Tribunale provvedeva con sentenza, accogliendo le pretese di parte attrice per le ragioni di seguito esposte.

In particolare, il Giudice sosteneva che la presenza del divisorio in cemento posto al bordo del campo costituiva la causa dell'infortunio, poiché il movimento assunto dal danneggiato nella caduta era stato determinato dal tentativo di evitare un ostacolo potenzialmente pericoloso. In considerazione di ciò, si ravvisava un nesso di causalità fra il danno e la cosa posta nella custodia di parte convenuta.

Nelle motivazioni della sentenza il Tribunale precisava, altresì, che, a differenza di quanto sostenuto dalla convenuta, la fattispecie in esame non è soggetta alla scriminante dell'accettazione del rischio agonisitico in quanto il danno non deriva da una azione di gioco, da un errore di manovra o da un gesto sportivo, ma da un elemento strutturale dell'impianto sportivo valutato come pericoloso per posizione, conformazione e materiale. Inoltre, il Giudice non rilevava una condotta colposa dell'attore, il quale non poteva in alcun modo evitare la caduta stante l'imprevedibilità e l'incontrollabilità dei movimenti conseguenti alle azioni di gioco.

Tutto ciò premesso, il Tribunale di Novara accertava e dichiarava la responsabilità della società sportiva proprietaria del campo di gioco ex art. 2051 c.c. riguardo all'infortunio realizzatosi e la condannava al pagamento delle spese di lite.

Precedenti conformi

Cass. Civ., n. 19998/2013.

Autore

Greta Carriero, Dottoressa in Giurisprudenza

 

 

 

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