Tribunale di Perugia, 11 gennaio 2018. "Sulla distinzione tra “gare amatoriali” e “gare sportive”, in ambito assicurativo"

Titolo

Sulla distinzione tra “gare amatoriali” e “gare sportive”, in ambito assicurativo. (Commento a Tribunale di Perugia, sentenza 11 gennaio 2018)

 

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Tribunale di Perugia, 11 gennaio 2018, giudice dott.ssa Stefania Monaldi.

Massima

Esiste alterità tra “gara amatoriale” e “gara sportiva”: solo a quest’ultima compete la natura di “attività sportiva vera e propria”, quand’anche non agonistica o dilettantistica (distinguo rilevante ai fini assicurativi, stante la previsione di polizza).

Sono gare sportive (solo) quelle organizzate o patrocinate da federazioni sportive o enti sportivi similari.

Incombe sull’assicuratore che intenda far valere una clausola di esclusione della copertura assicurativa per danni occorsi nell’ambito di una “gara sportiva” l’onere di dare adeguata dimostrazione della natura dell’evento competitivo.

In ogni caso, il danno subito da un atleta dopo il termine della competizione deve essere risarcito anche qualora la polizza infortuni escluda espressamente il risarcimento del sinistro derivante dalla partecipazione ad essa.

Keywords

Assicurazione –Polizza infortuni - clausola di esclusione della copertura assicurativa - “Gara amatoriale” e “gara sportiva” - Onere della prova - Partecipazione alla gara: ambito, limiti.

Commento

La decisione del Tribunale di Perugia affronta un caso particolare, nel quale il giudice monocratico ha dovuto qualificare la natura dell’evento sportivo al fine di verificare se la fattispecie rientrasse, o meno, tra quelle per le quali l’Assicurazione era tenuta a risarcire il danno patito dall’assicurato.

Un ciclista, che dopo aver superato l’arrivo del percorso di gara, a circa cinquanta metri dal traguardo, veniva travolto da un altro partecipante che lo investiva, nel corso di una “volata”, si vedeva rifiutare l’indennizzo dalla Compagnia che lo assicurava.

Tra le parti era vigente una polizza “protezione infortuni” per il ristoro dei danni che fossero intervenuti, tra l’altro, “durante lo svolgimento delle attività familiari, della vita di relazione e del tempo libero nonché di ogni altra attività che non abbia carattere professionale”.

A fronte del diniego dell’assicurazione, il danneggiato si rivolgeva al giudice civile.

La Compagnia convenuta giustificava il rifiuto stante l’esclusione dalla copertura assicurativa - prevista da un articolo delle condizioni generali di polizza – degli infortuni determinati dalla “partecipazione a gare o corse… organizzate dalle relative federazioni o enti sportivi similari o patrocinate dagli stessi”, con la sola eccezione delle gare aziendali o interaziendali.

Il Tribunale ha disatteso l’eccezione di parte convenuta ritenendo che, nella fattispecie, quest’ultima non avesse fornito la prova dei presupposti per escludere la copertura assicurativa.

Ha ritenuto, in particolare, di dover qualificare l’ente organizzatore, una polisportiva, quale “… associazione dilettantistica e non già un ente di promozione sportiva (che è invece l'associazione assimilata alla federazione sportiva e riconosciuta dal CONI cui competono l'organizzazione e lo svolgimento di uno sport anche a livello agonistico)”.

Mancando, dunque, la prova che la polisportiva organizzatrice della gara fosse affiliata ad una federazione sportiva nazionale ovvero ad un ente di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., ovvero che la competizione fosse riservata a soggetti tesserati, il Tribunale di Perugia ha escluso di poter qualificare l’evento come avvenuto nell’ambito di “attività sportiva vera e propria (e dunque non amatoriale) benché di tipo non agonistico”.

A superare il difetto di prova non è servito, neppure, il rilievo - risultante per tabulas - che il rapporto redatto dal medico e dai giudici di gara fosse redatto su prestampati AICS (trattasi dell’Associazione Italiana Cultura Sport, ente di promozione sportiva riconosciuta dal C.O.N.I., n.d.r.), non essendo consentito all’Organo giudicante di procedere ad indagine d’ufficio per verificare l’esistenza del requisito di natura amministrativa relativo al riconoscimento da parte del Comitato Olimpico Nazionale, né di verificare se detta associazione avesse effettivamente dato il proprio patrocinio, ovvero inserito la gara nel circuito delle proprie competizioni.

Il decidente, quindi, ha concluso che, in difetto di prova diversa, non vi fosse spazio per ritenere che la gara nel cui ambito si è verificato il sinistro fosse “una vera e propria gara sportiva (e dunque non amatoriale) ancorché dilettantistica nel senso di non riservata ad atleti professionisti”, ed ha rigettato, per l’effetto, l’eccezione di inoperatività della polizza, formulata dalla Compagnia convenuta.

Nello specifico, peraltro, il Tribunale ha ritenuto opportuno precisare che la conclusione non sarebbe stata diversa anche qualora la gara fosse stata patrocinata da un ente di promozione sportiva riconosciuto, in relazione alle concrete modalità di accadimento del sinistro.

Il fatto dannoso, per come accertato dal “rapporto di gara”, difatti, si era prodotto allorquando il danneggiato aveva concluso la competizione e si trovava a 50 metri dal traguardo, dunque oltre il tracciato, a gara terminata, in un contesto diverso da quello contemplato dalla clausola richiamata dall’assicurazione convenuta.

Il Tribunale di Perugia ha ritenuto che l’esclusione della copertura assicurativa sarebbe stata legittima soloqualora si fosse trattato di infortunio patitonel corso dalla partecipazione ad una gara (sportiva), trattandosi di un ambito in cui, per lo sforzo ed il dispiego di energie fisiche superiori all’ordinario, le probabilità di verificazione degli incidenti sono maggiori.

La considerazione che l’investimento sia stato cagionato da altri corridori che sopraggiungevano sul traguardo, dopo che la maggior parte dei partecipanti aveva già terminato la prestazione, ha comportato, nella valutazione del Tribunale, la considerazione per cui l’evento non ha rappresentato “la concretizzazione del rischio derivante dalla partecipazione… bensì un generico rischio derivante dalla presenza in occasione di una gara (come dimostra il fatto che l’investimento avrebbe potuto attingere sia un partecipante alla gara ovvero uno spettatore o altra persona presente)”.

Parte convenuta è stata, dunque, condannata al risarcimento del danno subito dall’assicurato (per inciso, di gravità tutt’altro che marginale, avendo comportato un’inabilità temporanea di dodici mesi, i primi dei quattro al 100% ed i restanti al 50%, con 135 giorni di ricovero, una lunga degenza riabilitativa, e seri postumi permanenti, in misura del 40% di invalidità).

La decisione in commento, conclusivamente, traccia un confine tra attività sportiva propriamente detta ed attività ludico-amatoriale, e ravvisa il discrimine tra le due tipologie nella natura e qualità del soggetto organizzatore.

Va, comunque, evidenziato, che il “taglio” con cui il Tribunale di Perugia ha esaminato la fattispecie è stato condizionato dal tenore letterale della clausola invocata dall’assicurazione convenuta, che prevedeva l’esclusione della copertura per sinistri determinati da gare o corse organizzate o patrocinate da federazioni o enti similari.

Convincente appare l’affermazione con cui la sentenza “chiude il cerchio”, affermando, in sostanza, l’irrilevanza effettiva della disputain ordine alla natura della competizione, nel caso in esame, attesa la relazione meramente accidentale tra la partecipazione del danneggiato alla gara e l’investimento, ad  opera di terzi corridori, avvenuto dopo che il primo aveva terminato la propria prestazione, e quando si trovava fuori dal tracciato.

Autore

Andrea Caranci, Avvocato in Roma

 

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