Non viola l'art. 86, par. 1 CE (ora art. 106, par. 1 Tfue) la decisione di uno Stato membro di vietare la trasmissione in esclusiva degli incontri del Campionato europeo di calcio su una televisione a pagamento, al fine di consentire al proprio pubblico di seguire tali eventi su una televisione ad accesso libero. Infatti, ove tali manifestazioni siano di particolare rilevanza per la società, la restrizione della libertà di prestazione dei servizi e di stabilimento è giustificata dal diritto all'informazione e dall'interesse generale diretto ad assicurare un ampio accesso del pubblico alle relative trasmissioni televisive.