Corte di Giustizia Unione Europea, Grande Sezione, 23 gennaio 2018, in causa C-267/16, Albert Buhagiar e altri c. Minister for Justice. "La circolazione nell’UE di armi da fuoco detenute da cacciatori e tiratori sportivi"

Titolo

“La circolazione nell’UE di armi da fuoco detenute da cacciatori e tiratori sportivi”

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Corte di Giustizia Unione Europea, Grande Sezione, 23 gennaio 2018, in causa C-267/16, Albert Buhagiar e altri c. Minister for Justice – K. Lenaerts (Presidente); M. Ilešič (Relatore).

 

Massima

 

L’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativo al controllo sulla detenzione di armi da fuoco da parte di cacciatori e tiratori sportivi, non si applica nel territorio di Gibilterra.

Gibilterra è infatti esclusa dal territorio doganale dell’Unione e, pertanto, come già rilevato in passato dalla Corte di Giustizia, il suo territorio è escluso dall’applicazione delle direttive aventi come finalità principale la libera circolazione delle merci.

Le disposizioni della direttiva 91/477 relative al trasferimento delle armi da fuoco ad uso civile devono essere considerate come rientranti nella libera circolazione delle merci e, per quel che qui interessa, a nulla rileva la circostanza per cui nel caso di specie questi trasferimenti venivano effettuati al di fuori di un contesto commerciale, ossia da privati, segnatamente da cacciatori e tiratori sportivi ai fini del loro uso nell’ambito delle rispettive attività.

 

Keywords

Tiro sportivo; caccia; armi da fuoco; libera circolazione delle merci.

Commento

Nel caso in esame la Corte di Giustizia si è pronunciata sulle questioni pregiudiziali sottoposte dalla Corte suprema di Gibilterra, nell’ambito di una controversia che contrapponeva il sig. Buhagiar e altri sei ricorrenti – tutti membri di un’associazione di tiro sportivo gibilterrina – al Ministro della Giustizia di Gibilterra.

La questione originava da una richiesta rivolta al Ministro dal sig. Buhagiar, in veste di presidente dell’associazione suddetta, avente ad oggetto il rilascio della carta europea d’arma da fuoco per tutti i ricorrenti.

In particolare, la domanda che si rivolge alla Corte dell’Unione Europea verte sull’interpretazione e sulla validità dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi. L’art. 12, paragrafo 2, ora citato, prevede, infatti, che i cacciatori e i tiratori sportivi possano detenere senza autorizzazione preventiva una o più armi da fuoco, di categorie ben specificate, durante un viaggio effettuato attraverso due o più Stati membri per praticare le loro attività, “purché siano in possesso di una carta su cui figuri l’indicazione di detta arma o dette armi e purché siano in grado di motivare il loro viaggio, in particolare presentando un invito o un’altra prova delle loro attività di caccia o di tiro sportivo nello Stato membro di destinazione”.

Il Ministro rispondeva ricordando che Gibilterra è esclusa dal territorio doganale dell’Unione e che, pertanto, è esclusa dall’applicazione delle direttive aventi come finalità principale la libera circolazione delle merci; riteneva, inoltre, che, secondo la posizione già espressa dalla Commissione e dal governo del Regno Unito, la direttiva 91/477 non si applica nel territorio di Gibilterra in quanto essa mira a facilitare la libera circolazione delle merci e il governo di Gibilterra non ha provveduto al suo recepimento. Il Ministro, perciò, non rilasciava le carte richieste e, a fronte di detto rifiuto, gli associati adivano la Corte suprema di Gibilterra sostenendo che le disposizioni della direttiva 91/477 relative alla carta mirano, in realtà, a facilitare la libera prestazione e ricezione di servizi da parte dei cacciatori e dei tiratori sportivi tra gli Stati membri. Per tale ragione, a detta dei ricorrenti, siffatte disposizioni sarebbero applicabili nel territorio di Gibilterra, il che comporterebbe l’obbligo per le autorità competenti di recepirle in un atto di diritto nazionale ivi applicabile.

La Corte di Gibilterra, a sua volta, sospendeva il procedimento e sottoponeva la questione all’attenzione della Corte di Giustizia.

Nella sentenza in oggetto, la Corte dell’UE precisa che, sebbene una procedura semplificata di trasferimento di armi da fuoco, come quella prevista all’articolo 12, paragrafo 12, della direttiva 91/477, implicante la carta, possa incidere positivamente sulla libera prestazione dei servizi e sulla libera circolazione delle persone nel settore della caccia e del tiro sportivo, resta il fatto che tale disposizione contribuisce all’obiettivo principale della direttiva in esame, che non è quello di facilitare le libertà ora citate, bensì di disciplinare l’acquisizione e la detenzione delle armi da fuoco ad uso civile, nonché la libera circolazione delle suddette armi all’interno dell’Unione.

Ne consegue che, stando a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia, l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 91/477, non si applica nel territorio di Gibilterra, anche se tale disposizione del diritto dell’Unione non riguarda né gli scambi né le operazioni commerciali aventi ad oggetto le armi da fuoco.

Precedenti conformi

Corte di Giustizia Unione Europea, 23 settembre 2003, Commissione/Regno Unito, C-30/01, EU:C:2003:489;

Corte di Giustizia Unione Europea, 4 settembre 2014, Zeman, C-543/12, EU:C:2014:2143.

 

Autore

Dott.ssa Caterina Iacovelli

 

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