Corte di Giustizia Unione Europea, Sez. IX, 26 marzo 2015, in causa C-279/13, C More Entertainment c. Linus Sandberg "Eventi sportivi e diritti esclusivi di trasmissione su Internet"

 

 

Domanda di pronuncia pregiudiziale sull’interpretazione dell’art. 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento e del Consiglio del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Corte di Giustizia Unione Europea, Sez. IX, 26 marzo 2015, in causa C-279/13, C More Entertainment c. Linus Sandberg -K. Jürimäe (Presidente) J. Malenovsky (Relatore).

Massima

L’art. 3, par. 2, direttiva 2001/29/CE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale che estende il diritto esclusivo degli organismi di radiodiffusione riguardo ad atti di comunicazione al pubblico che potrebbero costituire trasmissioni di incontri sportivi realizzate in diretta su Internet, a condizione che tale estensione non pregiudichi la tutela del diritto d’autore.

Keywords

diritto d’autore; diritti connessi; trasmissione; on-demand; hockey.

Commento

Il Sig. Sandberg creava sul proprio sito Internet alcuni link ipertestuali, i qualiconsentivano agli interessati di prendere gratuitamente visione di alcune partite di hockey su ghiaccio – disputate nell’autunno 2007–riprese e trasmesse in diretta da C More Entertainment, canale televisivo a pagamento svedese, aggirando così il sistema di pagamento del servizio (9,70 Euro per ciascun incontro sportivo)da quest’ultima predisposto.C More Entertainment, dunque,  dopo aver intimato telefonicamente al Sig. Sandberg di eliminare i suddetti linke averloavvertito per iscritto che l’inserimento degli stessiavesse pregiudicato i propridirittidi trasmissionedegli incontri sportivi, si rivolgeva al Tribunale di primo grado di Hudiksvall per assunta violazione della legge svedese relativa al diritto di proprietà letteraria e artistica. Il Giudicericonosceva alla società C More Entertainment la titolarità dei diritti d’autore relativi agli incontri trasmessi, con la consequenziale condanna del Sig. Sandberg al pagamentodel risarcimento deldanno. Successivamente, sia il Sig. Sandberg che C More Entertainment ricorrevano dinanzi alla Corte d’appello del Norrland meridionale. Questa riteneva che la società fosse titolare dei (soli)diritti connessi,riducendo il quantum del risarcimento determinato nel precedente giudizio.Infine, C More Entertainment proponeva ricorso avverso tale sentenza dinanzi allo Hogsta domstolen (Corte suprema svedese) chiedendo espressamente di essere riconosciuta quale titolare dei diritto d’autore. La Hogsta domstolen si rivolgeva, a sua volta, alla Corte di Giustizia:chiedeva se un link ipertestuale, presente su un sito Internet,si potesse qualificare come atto di comunicazione al pubblico e se il singolo Stato membro potesse prevedere diritti connessi più estesi di quelli contemplati dall’art. 3, par. 2, direttiva 2001/29/CE. Dunque, sospendeva il giudizio e formulava la seguente questione pregiudiziale: «Se gli Stati membri possano stabilire una maggiore portata del diritto esclusivo dell’autore includendo nella nozione di comunicazione al pubblico più forme di messa a disposizione di quante stabilite all’art. 3, par. 2, direttiva 2001/29/CE».

In primo luogo, la Corte osserva che la “messa a disposizione del pubblico”, ai sensi dell’art. 3, par. 1, direttiva 2001/29/CE, è nozione che rientra in quella più ampia di “comunicazione al pubblico”. In secondo luogo, perché si abbia un atto di “messa a disposizione al pubblico”, ai sensi del successivo paragrafo 2 della medesima disposizione, questo deve permettere al pubblico interessato – nel luogo e nel momento dallo stesso prescelto, il c.d. on-demand -di accedere al contenuto trasmesso, dunque con modalità differenti rispetto al caso in commento: le partite di hockey, infatti, erano qualificabili come trasmissioni diffuse in diretta su Internet. La Corte, dunque, precisa che l’obiettivo perseguito dalla direttiva 2001/29/CE consiste nell’armonizzazione del diritto d’autore e diritti connessi, nella sola misura necessaria al buon funzionamento del mercato interno. Ne consegue che gli Stati membri conservano piena facoltà di riconoscere, in capo ai soggetti individuati dall’art. 3, par. 2, lett. d), direttiva 2001/29/CE, il diritto esclusivo anche in relazione agli atti di comunicazione al pubblico, come è d’altronde disposto espressamente dal considerando 16 e dall’art. 8 della direttiva 2006/115/CE sui diritto di noleggio e diritti connessi al diritto d’autore. Dunque, l’art. 3, par. 2, direttiva 2001/29/CE dev’essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che estende il diritto esclusivo degli organismi di radiodiffusione di autorizzare o vietare atti di comunicazione al pubblico di loro trasmissioni, con la precisazione che tale tutela non deve incidere negativamente su quella del diritto d’autore.

Autore

Andrea Sircana – Dottore in Giurisprudenza

Enrico Spagnolello – Dottore in Giurisprudenza

 

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