Cass. Pen., sez. III, sent. 3713/14, dep. 28 gennaio 2014, (rel. Ramacci) Daspo

Art. 6 l. 401/1989

Il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (c.d. Daspo), di cui all’art. 6 l. 401/1989, nella parte in cui vieta l’accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive calcistiche, ai luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto da e verso i luoghi medesimi, non può ritenersi violato nell’ipotesi in cui il soggetto colpito dal divieto questorile partecipi ad una manifestazione inscenata da alcuni tifosi per le vie cittadine dopo la sospensione della partita che avrebbe dovuto disputarsi.

La manifestazione, infatti, non può intendersi come una fase di deflusso dall’impianto sportivo e, dunque, non può essere ricompresa nell’alveo applicativo del provvedimento del questore.

 

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