Cassazione civile, Sez. III, Ord. 18 febbraio 2020, n. 3997 "La soglia di responsabilità dei custodi del bene sul quale si svolge la competizione"

 Titolo

“La soglia di responsabilità dei custodi del bene sul quale si svolge la competizione”

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Cassazione civile, Sez. III, ord., 18-02-2020, n. 3997

 

Massima

In tema di sport amatoriale, pur implicante attività agonistica, la consapevolezza del rischio di chi vi partecipa volontariamente riduce la soglia di responsabilità dei custodi del bene sul quale viene svolta la

competizione, i quali debbono attenersi alle normali cautele idonee a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva, ove esso, per le sue intrinseche caratteristiche, non sia più elevato che nella media.

Keywords

Danno cagionato da cose in custodia; attività sportiva; sport amatoriale

Commento

La sentenza in commento trae origine da un fatto dannoso verificatosi  durante una partita amatoriale di calcetto dove il danneggiato riportava gravissimi danni a seguito di un incidente sul campo da gioco.

Per questi motivi, la madre del danneggiato, in qualità di amministratore di sostegno, ricorreva contro la Polisportiva associazione dilettantistica e la FCD Bonola Calcio (che avevano a loro volta chiamato in causa la Federazione CDO, il Comune di Milano e l'AXA Ass.ni Spa).

Stante la soccombenza nei precedenti gradi di giudizio, parte attrice ricorreva alla Corte di legittimità affidandosi a sette motivi per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Milano.

La Corte provvedeva dichiarando inammissibile il ricorso per i seguenti motivi.

In primo luogo, parte ricorrente asseriva che il muretto che delimitava il campo da gioco era stato costruito difformemente dalla normativa e che la Corte d'Appello di Milano aveva erroneamente ritenuto il contrario, omettendo di valutare l'assenza di schermature idonee ad evitare una situazione di pericolo per i giocatori. Secondo l' attore, tale circostanza aveva determinato una responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. in capo ai convenuti; tuttavia, tale responsabilità non solo non veniva riconosciuta dalle Corti di merito, ma veniva del tutto esclusa anche dalla Cassazione, in quanto la distanza di sicurezza osservata con il muretto contro il quale il ricorrente  era andato a sbattere era ben superiore a quella prevista dalla normativa di settore, con la conseguenza che, esclusa una condizione obiettiva di pericolosità, non poteva predicarsi che ricorresse la responsabilità per danni ex art. 2051 c.c. (senza contare che la critica postulava un non consentito terzo grado di merito).

Il ricorrente lamentava, inoltre, alcune errate valutazioni da parte delle Corti di merito in ordine alla inidoneità delle dimensioni dei terreni di gioco e contestava la decisione secondo cui era stata valorizzata

l'accettazione del rischio da parte del giocatore. Infatti, per l' attore era proprio la natura amatoriale della partita che doveva ridurre al minimo la possibilità del verificarsi di incidenti sul campo da gioco.

In ordine a quest'ultimo aspetto, la Cassazione, nel rigettare le doglianze di parte attrice e richiamando alcuni procedenti conformi, osservava che nell'ipotesi di sport amatoriale, pur implicante attività agonistica, la consapevolezza del rischio di chi vi partecipa volontariamente riduce la soglia di responsabilità dei custodi del bene sul quale la competizione viene svolta, i quali sono tenuti ad attenersi alle normali cautele idonee a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva, ove esso, per le sue intrinseche caratteristiche, non sia più elevato che nella media.

A tale proposito la Cassazione evidenziava, da ultimo, che la valutazione sulla osservanza delle necessarie cautele da parte dei custodi dei campi da gioco deve essere effettuata dal giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se motivata in maniera congrua ed esaustiva.

Pertanto, per i motivi sopra esplicitati, la Cassazione rigettava il ricorso proposto e condannava parte ricorrente alle spese.

Precedenti conformi

Cass., 20908/2005; Cass., 4018/2013; Cass., 18903/2017

Essenziali riferimenti bibliografici

L'osservatorio di merito, di G. FACCI, Resp. Civ., 2012, fasc. 3.

Autore

Greta Carriero, avvocato in Roma


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