Cassazione civile Sez. III, Ord., 10 aprile 2019, n. 9983 "L'applicabilità dell'art. 2048 c.c. in caso di infortunio di uno studente all'interno della struttura scolastica”

Titolo

“L'applicabilità dell'art. 2048 c.c. in caso di infortunio di uno studente all'interno della struttura scolastica”

Indicazione estremi del provvedimento annotato

  Cass. civ. Sez. III, Ord., 10-04-2019, n. 9983

Massima

In tema di danni conseguenti ad un infortunio sportivo subìto da uno studente durante una gara svoltasi all'interno della struttura scolastica nell'ora di educazione fisica, ai fini della configurabilità della responsabilità della scuola ai sensi dell'art. 2048 c.c., è necessario: a) che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente partecipante alla gara, il quale sussiste se l'atto dannoso sia posto in essere con un grado di violenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato o con il contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge o con la qualità delle persone che vi partecipano, ovvero allo specifico scopo di ledere, anche se non in violazione delle regole dell'attività svolta. Non si configura illiceità dell’atto quando questo sia compiuto senza la volontà di ledere e di violare le regole della disciplina sportiva, ovvero  se, pur in presenza di una violazione delle regole dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto lesivo sia a questa funzionalmente connesso; b) che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee ad evitare il fatto.

 Ne consegue che grava sullo studente danneggiato l'onere di provare l'illecito commesso da un altro studente, mentre spetta alla scuola dimostrare l'inevitabilità del danno, nonostante l’approntamento di tutte le cautele idonee ad evitare il fatto.

Keywords

Responsabilità civile; 2048 c.c.; danni; responsabilità civile della struttura scolastica

Commento

La sentenza in esame trae origine da un infortunio verificatosi all'interno di una struttura scolastica dove uno studente, nello svolgimento di una partita di pallamano, cadeva a terra andando ad urtare contro una panchina e riportando lesioni alla bocca.

A seguito degli eventi descritti, i genitori del minore ricorrevano contro l'Istituto scolastico, Allianz S.p.A. e  il Ministero dell'Istruzione, innanzi ai Tribunali di merito che respingevano le loro domande risarcitorie; quindi proponevano ricorso per Cassazione denunciando con il primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2048 e 2050 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;  con il secondo motivo,  violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2048, 2050 e 1218 c.c., artt. 112 e 113 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

A fronte di tali doglianze, la Cassazione evidenziava come sia  costante l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di infortunio subìto da uno studente all'interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica nel corso di una partita di pallamano, ai fini della configurabilità della responsabilità a carico della scuola ex art. 2048 c.c. non è sufficiente il solo fatto di aver incluso nel programma della suddetta disciplina e fatto svolgere tra gli studenti una gara sportiva, ma è altresì necessario: a) che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente impegnato nella gara; b) che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee a evitare il fatto.

Da un punto di vista più generale, in tema di responsabilità civile derivante da una attività sportiva all'interno di un istituto scolastico dove un soggetto riporta lesioni per un fatto compiuto da un altro partecipante, la giurisprudenza di legittimità ribadisce che il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo.

Ne deriva che sussiste in ogni caso la responsabilità dell'agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell'attività svolta, mentre la responsabilità non sussiste se le lesioni sono la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell'attività, nonchè nell'ipotesi in cui, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto sia a questa funzionalmente connesso.

In tema di onere della prova, la Cassazione conferma, inoltre, che in tali fattispecie, da un lato, incombe sull'istituto scolastico la prova  del fatto impeditivo, cioè l'inevitabilità del danno nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee a evitare il fatto; dall'altro, è a carico dello studente danneggiato provare l'illecito commesso da altro studente, quale fatto costitutivo della sua pretesa.

In ordine alla fattispecie esaminata, i giudici di legittimità affermano la correttezza dell'operato dei Tribunali di merito nell'applicazione dei principi sopra illustrati arrivando alle medesime conclusioni dei  giudici di primo e secondo grado, secondo cui l'incidente era avvenuto “per una ragionevole causa fortuita, legata alle fisiologiche modalità di gioco della pallamano”.

Per tali ragioni le Corti di merito avevano concluso che il sinistro si era verificato con modalità tali da non potere essere impedito, rientrando l'evento nell'alea normale dell'attività sportiva.

In conclusione, per le motivazioni sopra evidenziate, concorrenti con ulteriori ragioni di carattere procedurale, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.

Precedenti conformi

Cass., 8/8/2002, n. 12012; Cass., 27/10/2005, n. 20908

Essenziali riferimenti bibliografici

Responsabilità dell'insegnante e del Ministero della Pubblica Istruzione per i danni cagionati dall'allievo a se stesso: l'estensione del dovere di vigilanza, di A. QUERCI, Nuova giur. Civ., 2010, fasc. 11.

Autore

Greta Carriero, avvocato in Roma

 

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