Cassazione Penale, Sezione III, 16 gennaio 2017, n. 1767. "Requisiti di legittimità del DASPO amministrativo: cosa si intende per manifestazione sportiva"

Titolo

“Requisiti di legittimità del DASPO amministrativo: cosa si intende per manifestazione sportiva”

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Cassazione Penale, Sez. III, sentenza 16.01.2017 n. 1767

Dott. ssa Rosi Elisabetta (Presidente); Dott. Gentili Andrea (rel. Consigliere)

Massima

Ritiene, infatti, il Collegio che la espressione “in occasione o a causa di manifestazioni sportive” non debba essere inteso nel senso che gli atti di violenza o comunque le restanti condotte che possano giustificare la adozione dei provvedimenti di cui alla legge n. 401 del 1989, art. 6 debbano essersi verificati durante lo svolgimento della manifestazione sportiva ma nel senso che con essa abbiano un immediato nesso eziologico, ancorché non di contemporaneità.

La ratio della disposizione in questione è, infatti, quella di prevenire fenomeni di violenza, tali da mettere a repentaglio l’ordine e la sicurezza pubblica, laddove questi siano connessi non con la pratica sportiva ma con l’insorgenza di quegli incontrollabili stati emotivi e passionali che, tanto più ove ci si trovi di fronte ad una moltitudine di persone, spesso covano e si nutrono della appartenenza a frange di tifoserie organizzate, perlopiù, ma non esclusivamente, operanti nell’ambito del gioco del calcio.

Si tratta di fenomeni per i quali fungono da catalizzatore, spesso con improvvise a incontrollabili interazioni, sia l’andamento agonistico più o meno soddisfacente della compagine per la quale si parteggia ovvero le modalità con cui l’apparato amministrativo ed organizzativo di questa intende condurre il rapporto con la propria tifoseria sia l’eventuale confronto, in una logica elementare in cui la appartenenza ad un gruppo comporta la ostilità verso altri gruppi, immediatamente intesi come possibili assalitori, con una tifoseria avversa.

È, pertanto, evidente che un’eventuale limitazione della portata della norma ora in questione che ne confinasse l’applicazione alla sola durata della manifestazione sportiva, ridurrebbe di molto la efficacia dissuasiva della medesima, posto che renderebbe inapplicabile la relativa disciplina ogniqualvolta gli eventi, pur determinati da una mal governata passione sportiva e dalla distorsione del ruolo del tifoso, si realizzino in un momento diverso dal verificarsi del fattore che li ha scatenati.

Keywords

Daspo–Atti di violenza negli stadi–Nesso eziologico–Manifestazione sportiva

Commento

Con la sentenza in oggetto la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che l’espressione “in occasione o a causa di manifestazioni sportive” non debba essere interpretata secondo il principio tale per cui gli atti di violenza che possano giustificare l’adozione dei provvedimenti di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 6 debbano essersi verificati durante lo svolgimento della manifestazione sportiva ma nel senso che con essa abbiano un immediato nesso eziologico, anche se non di contemporaneità.

Il caso di specie riguardava l’emissione di un provvedimento di Daspo (acronimo di divieto di accedere alle manifestazioni sportive) nei confronti di un tifoso del Cagliari, il quale aveva commesso atti violenti all’interno del centro sportivo di allenamento della squadra.

La difesa aveva impugnato il Daspo contestando la sussistenza di uno dei requisiti fondamentali, cioè la realizzazione della condotta “in occasione o a causa di manifestazioni sportive”, adducendo che il campo di allenamento non fosse qualificabile come “manifestazione sportiva” e che l’ambito di applicazione della norma dovesse essere ricondotto alle violenze realizzate “durante” lo svolgimento della manifestazione sportiva.

La Corte di Cassazione ha, invece, precisato che la ratio della disposizione è quella di prevenzione dei fenomeni di violenza contro l’ordine e la sicurezza pubblica, ove non siano connessi con la pratica sportiva ma, detrminati da stati emotivi delle tifoserie organizzate esistenti nell’ambito del gioco del calcio.

Precedenticonformi (se esistenti)

Cass. Pen., sez. 03, del 22/04/2015, n. 31387; Cass. Pen., sez. 03, del 08/04/2016, n. 30408.

Precedenti non conformi (se esistenti)

Cass.Pen., sez. III, 09/11/2011,  n. 44431; Cass. Pen., Sez. III, 28 Gennaio 2014, n. 3713.

Essenziali riferimenti bibliografici (ove ritenuti necessari)

Il Diritto Sportivo, F. Verde e M. Sanino, CEDAM, 2011, p. 342

Autore

Dott.sse Giulia Funghi e Chiara Iovino

 

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