Cassazione Civile, sezione VI, 31 marzo 2017, n. 8553. “Responsabilità per il danno cagionato nello svolgimento dell’attività sportiva: il caso di un giocatore di basket minorenne”

Titolo

“Responsabilità per il danno cagionato nello svolgimento dell’attività sportiva: il caso di un giocatore di basket minorenne”

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Cassazione Civile, sez. VI, 31 marzo 2017, n. 8553 - Dott. Travaglino (Presidente); Dott. Olivieri (rel. Consigliere) 

 

Massima

Laddove la condotta sportiva fallosa non venga qualificata nella domanda proposta dal danneggiato come del tutto avulsa dal contesto di gioco, oppure inserita in tale contesto ma attuata con modalità spropositate rispetto al risultato, o con un intervento che risulti – con valutazione ex ante – oggettivamente pericoloso per la incolumità altrui, viene meno la stessa astratta configurabilità di una situazione antigiuridica che costituisce il necessario presupposto dell’accertamento del difetto di vigilanza ossia della responsabilità “ex contractu” dell’ente cui è affidato il minore o l’allievo.

Keywords

Responsabilità per il danno cagionato nello svolgimento dell’attività sportiva - soggetti sottoposti a vigilanza – Nesso di causalità

Commento

L’infortunio occorso a un giocatore di basket minorenne, nell’ambito di una partita di allenamento, all’esito della quale il ricorrente riportava la frattura del setto nasale a causa dello scontro fortuito con un altro giocatore, offre alla Suprema Corte l’occasione per ribadire il criterio in base al quale individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente o meno da responsabilità civile.  

Nel caso in cui la condotta dell'atleta cagioni delle lesioni all'avversario, la responsabilità civile resta esclusa ove sussista il rispetto delle regole di gioco o, comunque, in presenza di uno stretto collegamento funzionale tra l’azione sportiva e l’evento lesivo.

L’elemento chiave che distingue un comportamento punibile da uno lecito quindi risiede nel collegamento funzionale tra l’attività sportiva e l’evento lesivo: con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilità dell'agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli atti stessi non integrino una violazione delle regole dell'attività sportiva svolta. La responsabilità, invece, non sussiste se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere, senza la violazione delle regole proprie dell'attività sportiva svolta, né se a questa specificamente e funzionalmente connessa. Il nesso funzionale con l'attività sportiva, tuttavia, non è idoneo ad escludere la responsabilità tutte le volte che venga impiegato un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato.

La decisione della Corte d’appello, confermata dalla Corte di Cassazione, si pone quindi in linea con l’orientamento preponderante in materia di responsabilità per il danno cagionato nello svolgimento di attività sportiva.

 

Precedenti conformi (se esistenti)

Cassazione Civile, sez. III, 26/01/2016, n. 1322; Cassazione civile, sez. III, 08/08/2002, n.12012; Cassazione civile, sez. III, 30/03/2011, n. 7247

Essenziali riferimenti bibliografici (ove ritenuti necessari)

Sebbene relativo a una diversa pratica sportiva per la ricchezza dei riferimenti giurisprudenziali e dottrinali si veda: Riccardo Frau, “La Responsabilità civile sportiva nel calcio: collegamento funzionale all’azione gioco. Tipologia di gara e partecipanti”, in “Responsabilità Civile e Previdenza”, fasc.11, 2011, pag. 2253

Autore

Dott.sse Giulia Funghi e Chiara Iovino

 

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