Cons. Stato, Sez. VI, 28 gennaio 2014, n. 422 (est. Pannone) Illegittimità per violazione degli artt. 333 c.p.p. e 21 Cost.

Giustizia sportiva – Illecito sportivo – Presentazione di esposti alla autorità giudiziaria – Radiazione – Illegittimità per violazione degli artt. 333 c.p.p. e 21 Cost.

E’ illegittimo, per violazione degli artt. 333 c.p.p. e 21 Cost., il provvedimento di radiazione da una Federazione sportiva emanato perché un iscritto ha presentato gli esposti alla autorità giudiziaria. La presentazione di un esposto alla autorità giudiziaria costituisce, infatti, un diritto-dovere civico il cui esercizio spetta ad ogni persona tranne, ovviamente, i casi in cui l’esposto o la denuncia diano luogo – per le relative dichiarazioni – alla sussistenza di un illecito.

N. 00422/2014REG.PROV.COLL.

N. 03694/2007 REG.RIC.

 

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