Consiglio di Stato, sez. V, 7 aprile 2020, n. 2320. "Giurisdizione amministrativa

Titolo

S.M./CONI – U.I.T.S.  

 

GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA

 

Cons. Stato Sez. V, 07/04/2020, n. 2320– Dott. Giuseppe Severini (Presidente), dott. Raffaele Prosperi (Consigliere), Dott. Federico Di Matteo (Consigliere Estensore), dott. Stefano Fantini (Consigliere), dott. Alberto Uso (Consigliere)

 

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia relativa alla ineleggibilità, incandidabilità o incompatibilità ad assumere una carica sociale in una federazione sportiva, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. z), c.p.a., secondo cui «ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è disciplinata dal codice del processo amministrativo».

Keywords

 SPORT – ELEZIONI

Commento

La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2320 del 2020, statuendo che la fattispecie esaminata non riguarda l’applicazione di una regola tecnica e/o disciplinare, ma la legittimità dell’investitura degli organi interna di una associazione, su cui vi è la devoluzione in via residuale al giudice amministrativo, accoglie l’appello ed  annulla la sentenza del T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, n. 4077/2019, disponendo così il rinvio al giudice di primo grado che si era dichiarato privo di giurisdizione.

 

La vicenda esaminata trae origine dal reclamo proposto dal Sig. G.C. avverso la procedura di rinnovo delle cariche sociali dell’Associazione sportiva Tiro a segno che ha visto la elezione tra i consiglieri del Sig. M.S. La Commissione di disciplina d’Appello, delegata a decidere dal commissario straordinario dell’U.I.T.S. in sostituzione della Corte Federale d’Appello, ha accolto il reclamo e non convalidato l’elezione del S. per la sussistenza di rapporto di lavoro con la Sezione T.S.N. di Palermo. In conseguenza di ciò, il Sig. M.S. ha proposto gravame, ai sensi dell’art. 34 dello Statuto dell’U.I.T.S., avverso la decisione ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile dal Presidente della Corte Federale d’Appello poiché in materia elettorale non è previsto ulteriore mezzo d’impugnazione. Tale provvedimento è stato poi impugnato dal Sig. M.S. innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni. L’organo di legittimità conferma la pronuncia d’inammissibilità rappresentando che su tali materie la competente è prevista in unico grado alla Corte Federale d’Appello sostituita - nel caso di specie - dalla Commissione di disciplina. Inoltre, si da atto che il M.S. avrebbe potuto impugnare, per motivi di legittimità, la decisione della Commissione di disciplina innanzi proprio al Collegio di Garanzia nei termini perentori imposti dal Codice di Giustizia sportiva ma nemmeno tale onere è stato rispettato consumando così il potere di impugnazione.

 

Anche la decisione del Collegio è stata poi impugnata dinanzi al TAR dal Sig. M.S. sostenendo, nel merito, che il rapporto di lavoro esistente con la Sezione FNS di Palermo non fosse configurabile come lavoro autonomo ma come collaborazione continuata e continuativa tale da non poter dar luogo a cause di ineleggibilità. Il giudizio di primo grado si conclude con una pronuncia di inammissibilità per difetto di giurisdizione in quanto i giudici del Tar ritengono che la controversia sull'osservanza delle norme regolamentari, organizzative e statutarie delle federazioni sportive nell'elezione dei componenti degli organi sociali ricada nel perimetro di applicazione della giustizia sportiva, trattandosi di questione di regolazione dell'assetto organizzativo territoriale delle federazioni sportive ai fini dello svolgimento delle competizioni sportive, non avente rilevanza esterna all'ordinamento sportivo. Innanzi al Consiglio di Stato l'appellante, invece, sostiene che la controversia non rientra in alcuno dei due ambiti in cui è comunemente ripartita la giustizia sportiva, quello tecnico e quello disciplinare, poiché, nel caso di specie, pur essendo oggetto del giudizio una violazione di norme regolamentari, organizzative e statutarie, le norme di cui si assume la violazione non sono finalizzate al "corretto svolgimento delle attività sportive", come espressamente richiesto dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.L. n. 280 del 2003 per identificare la competenza del giudice sportivo.

 

I giudici di Palazzo Spada accogliendo il predetto motivo d’appello affermano che la controversia in cui si contesta l'elezione ad una carica sociale di una federazione sportiva per ineleggibilità, incandidabilità o incompatibilità, non è riservata agli organi di giustizia sportiva ma dà accesso alla giurisdizione statale. Non si discute del corretto risultato di una competizione e, dunque, dell'applicazione di una regola tecnica, ma piuttosto della legittima investitura di organi interni di quella speciale associazione. Tali controversie non sono indifferenti all’ordinamento giuridico statuale, perché è l'ordinamento stesso a ritenere rilevanti alcune vicende strutturali interne alle formazioni sociali (artt. 14 e ss. cod. civ.). La circostanza che esse siano espressioni del principio di libertà associativa non impedisce invero che singoli loro atti possano restringere ultra vires sia l'effettiva capacità di concorrere alla vita associativa dei singoli (specialmente quando questa possa produrre effetti esterni sulla loro capacità di relazione), sia la distribuzione di responsabilità esterne, dirette o indirette, anche degli individui che vi si associano o riferiscono.

 

Conferma di tale assunto è dato anche dalla circostanza che le federazioni sportive nazionali, hanno, per espressa affermazione dell’art. 15, comma 2, d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 “natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato” e sono dichiarate “soggette, per quanto non espressamente previsto» dallo stesso decreto, alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione”; pertanto, il loro assetto organizzativo (nel caso di specie legittimità della carica sociale) si integra necessariamente e bilateralmente con quello del C.O.N.I., ente pubblico che confedera le federazioni sportive e, in quanto fenomeno che concorre all’organizzazione complessiva dell’attività sportiva, ha rilievo indiretto, di ordine pubblicistico, per l’ordinamento generale (Cons. Stato, VI, 22 giugno 2017 n. 3065; Cons. Stato, V, 12 febbraio 2019, n. 1007).

Autore

Avv. Saverio Sicilia