IL CODICE DI GIUSTIZIA DEL CONI TRA OMOGENEIZZAZIONE PROCEDURALE E AUTONOMIA FEDERALE - di L. FERRARA e F. ORSO

Con l’approvazione del Codice di Giustizia, il Coni ha elaborato per la prima volta una disciplina organica del processo sportivo, regolando in un unico testo normativo sia i procedimenti di propria competenza che quelli di competenza endofederale.

Introducendo un elemento di rottura col passato, il Codice non si è limitato a modificare l’assetto previgente, ma ha proiettato il Coni in uno spazio tradizionalmente riservato all’autonomia delle federazioni, da sempre disciplinati con ‘regolamenti di giustizia’ a efficacia  meramente interna.

L’obiettivo era quello di elaborare un Codice di Giustizia sportiva unico valido per tutte le federazioni e in grado di dare definitiva attuazione al c.d. decreto Pescante, che impone al Coni di prevedere «criteri e modalità per l’esercizio dei controlli sulle federazioni» e di adeguare i procedimenti sportivi ai canoni del giusto processo.

V. l’art. 64, co. 2, C.G.S. che ha previsto l’obbligo per ciascuna federazione di «conformare al Codice i rispettivi statuti e regolamenti di giustizia» (in questo senso v. anche l’art. 15 dei «Principi fondamentali degli statuti»). 

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