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Respinta istanza cautelare Juve Stabia

7-ALTA-CORTEIl Collegio di Garanzia dello Sport, in funzione di Alta Corte, con riferimento al ricorso presentato in data odierna dalla società S.S. Juve Stabia s.r.l. contro la delibera della Federazione Italiana Giuoco Calcio del 29 agosto 2014 di cui al C.U. FIGC n. 59/A di pari data, ha respinto l'istanza di sospensione cautelare inaudita altera parte ivi contenuta, disponendo l'abbreviazione dei termini ancora da decorrere alla metà, e perciò assegnando alla intimata Federazione Italiana Giuoco Calcio il termine del 4  settembre 2014 per il deposito della propria memoria di costituzione nel giudizio introdotto con ricorso, riservando la fissazione dell'udienza di discussione all'esito del suddetto deposito.

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