
Questi i dispositivi dei lodi: “Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione respinte, così statuisce: 1. rigetta la domanda proposta dalla GIBA; 2. compensa tra le parti le spese di lite; 3. pone le spese della presente procedura, a titolo di onorari e spese del Collegio Arbitrale, nella misura liquidata dalla Camera con provvedimento ai sensi dell’art. 22 del Regolamento, a carico di entrambe le parti nella misura del 50% per ciascuna di esse; 4. dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incassati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.”
“Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione respinte, così statuisce: 1. rigetta la domanda proposta dal Sig. Andrea Tumino; 2. compensa tra le parti le spese di lite; 3. pone le spese della presente procedura, a titolo di onorari e spese del Collegio Arbitrale, nella misura liquidata dalla Camera con provvedimento ai sensi dell’art. 22 del Regolamento, a carico di entrambe le parti nella misura del 50% per ciascuna di esse; 4. dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incassati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.”
Roma, 8 agosto 2007