TNAS: Differita la pronuncia sulla richiesta di sospensione e riduzione dei termini presentata dall'Ascoli Calcio 1898 Spa contro il provvedimento della FIGC

tnas_grande_12.jpgIl Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, in riferimento alla controversia Ascoli Calcio 1898 SpA / Federazione Italiana Giuoco Calcio avente a oggetto il provvedimento con cui - a seguito di deferimento del Procuratore Federale – la società è stata sanzionata in ultimo grado dalla Corte Federale con la penalizzazione di 6 punti in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2011/2012 e l'ammenda di € 50.000 per responsabilità oggettiva per i vari addebiti mossi ai suoi tesserati Sigg.ri Vittorio Micolucci e Vincenzo Sommese, comunica che il Presidente del TNAS, con proprio provvedimento:

-        vista l’istanza di adozione di misure cautelari di urgenza (sospensione del provvedimento impugnato);

-        vista l’istanza di riduzione del termine di pronuncia del lodo e di riduzione del tempo a disposizione della parte intimata per lo svolgimento della sua attività difensiva;

-       rilevato che, pur risultando venuto a scadenza il termine per il deposito, non è ancora sopraggiunta la motivazione della decisione impugnata;

-        rilevato che, in assenza della motivazione della decisione, non è consentita alcuna valutazione del fumus della pretesa fatta valere dinanzi al Presidente del Tribunale;

-        rilevato che in tale situazione va differita ogni determinazione sull’istanza cautelare, in attesa di acquisire la decisione impugnata;

-        rilevato che è il caso, in questa situazione, di rinviare anche ogni determinazione sulla richiesta di abbreviazione dei termini ha differito ogni pronuncia sulle richieste di sospensione e riduzione dei termini avanzate dal ricorrente in attesa dell’acquisizione agli atti della decisione impugnata in forma completa. Si comunica altresì che è stata presentata istanza di arbitrato al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport da parte di Davide Saverino – all’epoca dei fatti calciatore della Ass. Reggiana 1919 SpA - nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, avente a oggetto la sanzione della squalifica di 3 anni comminata, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, dalla Commissione Disciplinare Nazionale e confermata dalla Corte di Giustizia Federale per la “violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, del CGS, per avere, prima della gara Reggiana – Ravenna del 10 aprile 2011, … posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta…”.

Roma, 19 settembre 2011