ANTIDOPING: I provvedimenti del TNA, nota di biasimo per Tomasi (FIPSAS). Due anni di squalifica per Davide Bonelli (calcio). I deferimenti della Procura, chiesti 4 anni per Savio (Ciclismo) e 18 mesi per Rendina (Aci-Csai)

Antidoping_big1_07.jpgIl Tribunale Nazionale Antidoping, nel procedimento disciplinare a carico dell’atleta Maurizio Radi, visti gli artt. 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 e 10.2  del Codice WADA, dichiara l’atleta medesimo responsabile e lo condanna a 2 anni di squalifica, con decorrenza dal 6/09/2011 e scadenza al  5/09/2013. Condanna altresì l’atleta al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in euro 400,00. Dispone che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alla UDACE e alla Società di appartenenza all’epoca dei fatti.

Il TNA altresì, nel procedimento disciplinare a carico dell’atleta Matteo Marini, visti gli artt.  2.1 e 10.2 del Codice WADA, dichiara l’atleta medesimo responsabile e lo condanna a 2 anni di squalifica, con decorrenza dal  17/10/2011  e scadenza al  16/10/2013. Condanna altresì l’atleta al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in euro 600,00. Dispone l’invalidazione dei risultati eventualmente conseguiti. Dispone che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alla UDACE e alla Società di appartenenza all’epoca dei fatti

Nel procedimento disciplinare a carico dell’atleta Michele Tomasi, visti gli artt. 10.4 del Codice WADA e 4.4 delle N.S.A, dichiara l’atleta medesimo responsabile e lo condanna alla sanzione della nota di biasimo. Condanna altresì l’atleta al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in euro 200,00. Dispone che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alla CMAS, alla FIPSAS e alla Società di appartenenza all’epoca dei fatti. Dispone che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alla UDACE e alla Società di appartenenza all’epoca dei fatti.

Il TNA infine, nel procedimento disciplinare a carico dell’atleta Davide Bonelli, visti gli artt. 2.1 e 10.2 del Codice WADA, dichiara l’atleta medesimo responsabile dell’addebito e lo condanna a 2 anni di squalifica, con decorrenza dal 13/12/2011 e scadenza al 12/12/2013.Condanna altresì l’atleta al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in euro 600,00. Dispone che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alla FIFA, alla FIGC e alla Società di appartenenza all’epoca dei fatti.L’Ufficio di Procura Antidoping ha invece disposto i seguenti provvedimenti:

deferimento del direttore sportivo Giovanni Savio (FCI) al Tribunale Nazionale Antidoping del CONI per il riconoscimento della responsabilità in ordine alla violazione dell’art. 2.8. del Codice WADA sulla base degli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica di Massa e delle risultanze degli accertamenti effettuati con richiesta di squalifica per 4 anni. 

Deferimento dell’atleta Massimiliano Rendina (ACI-CSAI) al Tribunale Nazionale Antidoping del CONI per la seconda violazione dell’art. 2.1. del Codice WADA in relazione alla positività riscontrata per presenza di Furosemide, Canrenone, Idroclorotiazide e Clorotiazide in occasione del controllo antidoping disposto ad Anagni il  16 ottobre  2011 al termine della gara “Rally Ronde Città dei Papi”, con richiesta di squalifica per 18 mesi; Roma, 13 dicembre 2011