ALTA CORTE DI GIUSTIZIA: Diritti tv, accolta la richiesta di sospensione della decisione della Corte di Giustizia Federale avanzata da Inter, Juve, Milan, Napoli e Roma contro LNP Serie A, FIGC e gli altri club di A

stadio_olimpico_interna_39.jpgL'Alta Corte di Giustizia, visto il ricorso presentato da Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie A, di tutte le altre società di Serie A e della FIGC per ottenere in via cautelare la sospensione della provvisoria esecutività della decisione della Corte di Giustizia Federale, che aveva rigettato il ricorso delle attuali ricorrenti in merito alla delibera assembleare o consiliare del 15 aprile 2011 (definizione dei bacini di utenza ai fini della ripartizione delle risorse audiovisive della stagione 2010/2011: individuazione delle società di ricerche demoscopiche e delle relative metodologie di indagine; fatturazione rata di maggio); con riserva di impugnare la decisione della Corte di Giustizia federale del 4 maggio 2011 in seguito alla pubblicazione della decisione con le motivazioni, con semplice preannuncio delle conclusioni nell’instaurando giudizio di merito.

Rilevato che al momento non è stata pubblicata la motivazione della decisione della Corte di Giustizia federale del 4 maggio 2011; ritenuto che può essere concessa, anche d’ufficio e fin d’ora, l’abbreviazione dei termini  alla metà, ai sensi dell’art. 12 del Codice, fissando il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della motivazione della suindicata decisione della Corte di Giustizia Federale per la notifica a cura dei ricorrenti e a tutte le altre parti, della presente ordinanza, unitamente alla istanza 9 maggio 2011 e al preannunciato ricorso, invita la Lega a produrre tutti gli atti precedenti alla Assemblea straordinaria del 15 aprile 2011, relativi alla richiesta di proposte alle società di ricerche demoscopiche compresa la delibera che dispone la richiesta e accoglie la richiesta di sospensione della suindicata decisione della Corte Federale – dispositivo 4 maggio 2011 – fino al termine di quindici giorni dal deposito della motivazione.

Il testo dell'ordinanza


Roma, 10 maggio 2011