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Seconda Sezione: respinti i ricorsi di Club Foggia Calcio e ASD Città di Cosenza Calcio a cinque

Collegio di Garanzia

La Seconda Sezione del Collegio di Garanza dello Sport, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna e presieduta dal prof. Zimatore, ha assunto le seguenti determinazioni:

 

- HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 29/2019, presentato, in data 5 aprile 2019, dalla società Club Foggia Calcio S.r.l. nei confronti della Procura Federale FIGC e della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) avverso la decisione della Corte Federale d’Appello FIGC nel giudizio di rinvio ex art. 62, comma 1, CGS, pubblicata, con relativa motivazione, in data 27 marzo 2019, a mezzo di C.U. n. 083/CFA, con la quale - a seguito dell’accoglimento con rinvio disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione n. 80/2018 del 10 dicembre 2018 - è stata rideterminata in 6 punti la sanzione della penalizzazione in classifica originariamente inflitta, a carico della società istante, dalla medesima CFA FIGC con decisione pubblicata a mezzo di C.U. n. 22/CFA del 22 agosto 2018, che aveva ridotto la sanzione irrogata in primo grado da 15 a 8 punti di penalizzazione (da scontarsi nella s.s. 2018/2019), per la violazione dell’art. 4, comma 2, CGS, a titolo di responsabilità oggettiva, per le condotte contestate, per quanto qui rileva, ai sigg. Fedele Sannella e Francesco Domenico Sannella.

 

- HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 28/2019, presentato, in data 3 aprile 2019, dall’ASD Città di Cosenza Calcio a cinque contro la Associazione C.T. Maestrelli C5, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND) e il Comitato Regionale Calabria della FIGC-LND per la riforma, previa adozione di misura cautelare inaudita altera parte ex art. 57, comma 2, lett. d), del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della delibera della Corte Sportiva d'Appello Territoriale del C.R. Calabria, di cui al C.U. n. 135 del 29 marzo 2019, con la quale la Corte ha rigettato il reclamo proposto dalla medesima ASD Città di Cosenza C5 avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale del C.R. Calabria del 20 marzo 2019, di cui al C.U. n. 130 del 21 marzo u.s., confermando la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, per la violazione degli artt. 17, punto 5, lett. a), 18, punto 1, lett. b), e 19, punto 1, lett. c), del CGS FIGC.



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