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S.S.D. Petrarca Calcio a Cinque s.r.l. ricorre contro FIGC e LND per decisione CSA FIGC su regolarità gara ASD L84-Petrarca Calcio a Cinque

COLLEGIO DI GARANZIA

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla S.S.D. Petrarca Calcio a Cinque S.r.l. contro la A.S.D. L84 S.r.l. e contro il sig. Lucas Defreitas Siqueira, nonché contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Divisione Calcio a Cinque, con notifica effettuata anche alla Lega Nazionale Dilettanti (LND) e alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, avente ad oggetto la richiesta, da parte della suddetta ricorrente, di annullamento e/o di riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale della FIGC n. 113/CSA/2022-2023, depositata (completa di motivazioni) e notificata il 16 gennaio 2023, con la quale, nel respingere il reclamo proposto dalla predetta Società, è stata confermata la pronuncia del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, pubblicata sul C.U. n. 454 del 9 gennaio 2023, a sua volta reiettiva del ricorso della odierna istante contro la regolarità della gara A.S.D. L84 s.r.l. - S.S.D. Petrarca Calcio a Cinque S.r.l. del 30 novembre 2022.

La vicenda trae origine dai fatti occorsi in occasione della gara A.S.D. L84 s.r.l. - S.S.D. Petrarca Calcio a Cinque S.r.l. del 30 novembre 2022, valevole per la Coppa della Divisione Nazionale di Calcio a Cinque s.s. 2022/2023, durante la quale la società ospitante ha schierato il calciatore Lucas Defreitas Siqueira,  il cui tesseramento in favore della societa A.S.D. L84 S.r.l. è stato dichiarato irregolare con provvedimento del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti in data 29 dicembre 2022.

La ricorrente, S.S.D. Petrarca Calcio a Cinque S.r.l., chiede al Collegio di Garanzia, riconosciute la validità e la fondatezza delle ragioni enunciate in narrativa:

- di accertare e dichiarare l'illegittimità, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale della FIGC ivi impugnata, con la quale è stato respinto il suo reclamo avverso la pronuncia del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, pubblicata sul C.U. n. 454 del 9 gennaio 2023 (anch'essa espressamente impugnata), a sua volta reiettiva del ricorso promosso contro la regolarità della gara A.S.D. L84 S.r.l. - S.S.D. Petrarca Calcio a Cinque S.r.l. del 30 novembre 2022, valevole per la Coppa della Divisione Nazionale di Calcio a Cinque, s.s. 2022/2023;

- per l'effetto, di disporre l'annullamento della gravata decisione, secondo quanto previsto dall'art. 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, con conseguente applicazione, a carico della A.S.D. L84 S.r.l., della punizione della perdita della partita in oggetto con il punteggio di 0-6 e con l’eliminazione della Società medesima dalla competizione de qua;

- di annullare e/o riformare, altresì, per quanto occorrer possa, tutti gli atti prodromici, pregressi, presupposti, preliminari, contestuali e/o successivi (qualora esistenti ed anche incogniti) alla pronuncia in parola, ivi compresa la persistenza della condizione di "formato in Italia" in capo al calciatore sig. Lucas Defreitas Siqueira, anche dopo il nuovo tesseramento dello stesso, in data 27 gennaio 2023, con la A.S.D. L84 s.r.l..

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