Ricorso Savona /FIGC per la penalizzazione e ammenda da responsabilità oggettiva
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso dalla società Savona FBC s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Corte Federale d’Appello presso la FIGC e nei confronti della Procura Federale FIGC, della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), dell’Ascoli Picchio 1898 S.p.A., dell’A.S. Gubbio 1910 s.r.l., della F.C. Forlì s.r.l., nonché nei confronti della società San Marino calcio s.r.l. , per l'annullamento e/o la riforma della decisione emessa dalla Corte Federale d'Appello (C.U. n. 19/CFA del 9 settembre 2015), che, limitatamente alla parte in cui ha stabilito e riconosciuto la responsabilità oggettiva aggravata del sodalizio ricorrente per le violazioni attribuite ai sig.ri Marco Barghigiani ed Enrico Ceniccola, ha inflitto alla società una penalizzazione di 6 punti in classifica, oltre ad un’ammenda pari ad euro 30.000,00.
La società ricorrente chiede di annullare la sentenza impugnata a titolo di responsabilità oggettiva a proprio carico per le condotte dei sig.ri Marco Barghigiani ed Enrico Ceniccola, per violazione delle norme di diritto, stante l’omessa e/o insufficiente motivazione sul punto decisivo della controversia, o le denunciate violazioni di legge, nonché l’erronea applicazione del principio di proporzionalità della sanzione, eliminando la sanzione della penalizzazione e dell’ammenda inflitte alla ricorrente.
In subordine, di limitare la sanzione al di sotto dei limiti minimi edittali previsti ( e nella misura dell’ammenda pari ad euro 20.000) o, in via alternativa, di riformare la sanzione inflitta dalla CFA FIGC nella misura minima ritenuta di giustizia non superiore al minimo edittale di 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica nella corrente stagione sportiva 2015/2016.
Infine, in ulteriore subordine, nell’ipotesi in cui il Collegio ritenesse necessari ulteriori accertamenti di fatto sul punto decisivo della controversia, la società ricorrente chiede di annullare l'impugnata decisione, nella parte in cui si riferisce alla responsabilità oggettiva in capo alla stessa società e di rinviare la causa alla Commissione Federale di Appello FIGC , enunciando il principio a cui il Giudice dovrà attenersi nel riformulare in melius la sanzione irrogata e annullata.