Ricorso di Luigi Brambilla (TSN Sezione Monza) contro la decisione della Corte Federale d’Appello UITS
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Luigi Brambilla (socio del TSN Sezione di Monza e Componente del Consiglio Direttivo di tale Sezione) contro il sig. Pietro Zaninelli, il TSN Sezione di Monza, nella persona del Presidente della Sezione, l'Unione Italiana Tiro a Segno (UITS) e la Procura Federale della UITS avverso la decisione della Corte Federale d’Appello UITS, emessa in data 23 marzo 2023, nell’ambito del procedimento RG C.F.A. n. 1/2023, comunicata a mezzo PEC in data 24 marzo 2023, con la quale è stato rigettato il reclamo proposto dal suddetto ricorrente e, per l'effetto, è stata confermata l’impugnata decisione del Tribunale Federale UITS del 18 gennaio 2023, emessa nell'ambito del giudizio iscritto al n. R.G.T.F. 4/2022, che, visti gli artt. 2 del Codice di Giustizia Sportiva CONI, 28 del Regolamento di Giustizia UITS e 11 del Codice di Giustizia Sportiva CONI, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso del sig. Luigi Brambilla avverso il provvedimento disciplinare emesso dal Collegio dei Probiviri del TSN, Sezione di Monza, in data 11 novembre 2022, a carico del sig. Pietro Zaninelli.
La vicenda trae origine dall'istanza datata 4 ottobre 2022, con la quale l'odierno ricorrente, sig. Luigi Brambilla, ha segnalato al Collegio dei Probiviri del TSN di Monza il comportamento tenuto dal sig. Pietro Zaninelli in data 27 settembre 2022.
Il ricorrente, sig. Luigi Brambilla, chiede al Collegio di Garanzia, in via principale e nel merito, per i motivi esposti in narrativa, di riformare in toto l’impugnata decisione della Corte Federale di Appello IUTS e, per l'effetto: 1) di modificare in peius il provvedimento disciplinare emesso dal Consiglio dei Probiviri del TSN Sezione di Monza, in data 11 novembre 2022, di cui è causa, con il quale è stata erogata, nei confronti del sig. Pietro Zaninelli, la sanzione disciplinare del “richiamo formale ad un comportamento civile”, con l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione per il periodo che sarà ritenuto di giustizia ovvero di altra diversa sanzione che sarà ritenuta di giustizia; 2) in ogni caso, di sanzionare il sig. Pietro Zaninelli, nei termini di legge, per i fatti ed i comportamenti di cui è causa, da lui posti in essere nei suoi confronti;
- in via istruttoria, di escutere i seguenti testi: sigg. Pierluigi Ciminago e Giuliano Di Luca sui capitoli di prova indicati in narrativa.