Ricorso di Francesco Colamatteo contro delibera della Commissione di Disciplina d’Appello AIA/FIGC
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Francesco Colamatteo contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), l'Associazione Italiana Arbitri (AIA), la Procura Arbitrale AIA, e con notifica alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l'annullamento della Delibera della Commissione di Disciplina d’Appello dell’AIA n. 42 del 7 giugno 2022, notificata con raccomandata il 30 giugno 2022, con la quale, nel dichiarare inammissibile il reclamo proposto dal suddetto ricorrente, è stata confermata la Delibera della Commissione di Disciplina Regionale Campania/Molise dell’AIA n. 7 del 22 aprile 2022, che ha irrogato, a carico dell’Arbitro Effettivo Francesco Colamatteo, la sanzione disciplinare della sospensione per anni 2, dal 24 aprile 2022 al 23 aprile 2024, nonché per l’annullamento di tutti gli atti presupposti, annessi, connessi, collegati, conseguenti e successivi.
La vicenda trae origine da due segnalazioni provenienti da parte del Presidente della Sezione Frattamaggiore, rispettivamente in data 3 gennaio 2020 e in data 6 gennaio 2020, da una segnalazione proveniente dal Presidente della Sezione Ercolano in data 24 gennaio 2020, e dal successivo deferimento spiccato dalla Procura Arbitrale, a carico dell'A.E. Francesco Colamatteo, per la violazione dell'art. 40, comma 3, lett. a) e c), del Regolamento AIA, dell'art. 40, comma 4, lett. d), del Regolamento AIA e dell'art. 6.1 del Codice Etico AIA.
Il ricorrente, sig. Francesco Colamatteo, chiede al Collegio di Garanzia, respinta ogni istanza contraria ed in accoglimento dei motivi di ricorso:
- di accertare l’illegittimità, ai sensi dell’art. 54, comma 1, CGS CONI, della Delibera della Commissione di Disciplina d’Appello dell’AIA n. 42 del 7 giugno 2022, notificata con raccomandata il 30 giugno 2022, con la quale è stato dichiarato inammissibile il suo reclamo e confermata la Delibera della Commissione di Disciplina Regionale Campania dell’AIA n. 7 del 22 aprile 2022, che ha irrogato, a suo carico, la sanzione disciplinare della sospensione per anni 2;
- per l’effetto, ai sensi dell’art. 62 CGS CONI, di disporre l’annullamento con o senza rinvio, unitamente a tutti gli atti e presupposti, annessi, connessi, collegati e conseguenti.