Ricorso di Emidio Morganti contro la delibera della Commissione di Disciplina d’Appello AIA /FIGC
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Emidio Morganti (Arbitro Benemerito iscritto alla Sezione AIA di Ascoli Piceno e responsabile O.T. della CAN B) contro la Commissione di Disciplina d'Appello dell'AIA, la Commissione Disciplina Nazionale dell'AIA, la Procura Federale della FIGC, l'Associazione Italiana Arbitri (AIA) e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) in seguito alla Delibera n. 36 della Commissione di Disciplina d'Appello AIA, emessa in data 4 maggio 2022 e comunicata a mezzo PEC in data 9 maggio 2022, con la quale, nel dichiarare inammissibile l'appello del suddetto ricorrente, è stata confermata la sanzione disciplinare della sospensione di mesi 13, dal 2 marzo 2022 all'1° aprile 2023, irrogata dalla Commissione di Disciplina Nazionale AIA con la Delibera n. 59 del 1° marzo 2022.
La vicenda trae origine dalla nota prot. n. 225/GC/blp del 7 luglio 2021, con la quale la Procura Federale della FIGC ha trasmesso al Procuratore arbitrale copia degli atti del procedimento dalla stessa istruito a seguito di iscrizione nel registro dei procedimenti in data 2 marzo 2021 al numero 578-pf 20-21, nonché dal successivo deferimento spiccato dalla Procura Arbitrale, a carico del ricorrente sig. Emidio Morganti, per la violazione "dell’art. 40, n. 3, lett. a) e c), del Regolamento AIA, dell’art. 6 delle NFOT e degli artt. 5, 6.1 e 6.6 del Codice Etico AIA con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 4, lett. a) e b), delle norme di disciplina AIA, per aver gravemente inosservato le norme regolamentari e del Codice Etico".
Il ricorrente, sig. Emidio Morganti, chiede al Collegio di Garanzia:
- di accertare e dichiarare l'illegittimità del rifiuto da parte del Procuratore Federale di comunicazione, nei suoi confronti, del provvedimento di archiviazione menzionato nella nota dello stesso Procuratore Federale del 15 luglio 2021, Prot. 470 /578pf20-21/GC/blp, definito come "separato provvedimento";
- di accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità del provvedimento del Procuratore Federale della FIGC, con cui sono stati trasmessi alla Procura Federale dell'AIA gli atti del procedimento disciplinare iscritto al Prot. n. 11847 /578pf20-21/GC/blp;
- conseguentemente, di accertare e dichiarare l'improcedibilità del secondo e identico procedimento d'indagine svolto dal Procuratore dell'AIA, conclusosi con il deferimento in data 9 novembre 2021 alla Commissione Nazionale di Disciplina AIA;
- conseguentemente, di accertare e dichiarare l'improcedibilità del giudizio e la conseguente nullità della Delibera n. 59 del 1° marzo 2022, emessa dalla Commissione Disciplina Nazionale dell'AIA a definizione del procedimento disciplinare CDN Prot. n. 9258/SS 21-22, notificata a mezzo e-mail in data 18 marzo 2022;
- conseguentemente, di accertare e dichiarare l'improcedibilità del giudizio e la conseguente nullità della Delibera n. 36 del 4 maggio 2022, emessa dalla Commissione di Disciplina d'Appello dell'AIA e comunicata a mezzo PEC in data 9 maggio 2022;
- conseguentemente, di accertare e dichiarare che il procedimento d'indagine avviato dal Procuratore della FIGC, iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 2 marzo 2021 al n. 578pf20-21, fra gli altri, nei suoi confronti, si è definitivamente concluso con il provvedimento di archiviazione, di cui è menzione nella nota del Procuratore Federale del 15 luglio 2021 Prot. 470 /578pf20-21/GC/blp.