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Ricorso della società Pro Recco Pallanuoto contro FIN e CN Posillipo

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia ha ricevuto un ricorso presentato dalla società Pro Recco Nuoto e Pallanuoto SSD contro la Federazione Italiana Nuoto (FIN) e la A.S.D. C.N. Posillipo. Il ricorso riguarda la decisione (n. 39/2018) della Corte Federale di Appello, in funzione di Corte Sportiva di Appello presso la FIN, nel procedimento n. 8002/2018 Pro Recco c/o Giudice Sportivo Nazionale, comunicata il 10 gennaio 2019 e pubblicata sul sito FIN in data 11 gennaio 2019, nella parte in cui, rigettando il ricorso proposto dalla società Pro Recco, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo Nazionale del 25 ottobre 2018 - pubblicata sul Notiziario n. 3 del 25 ottobre 2018 e relativa alla gara del 20 ottobre 2018 tra la stessa Pro Recco e la A.S.D. C.N. Posillipo, valevole per il Campionato Maschile di Pallanuoto Serie A1 - con la quale è stata disposta, a carico della società istante, per carenze organizzative legate allo svolgimento della gara, la sanzione della sconfitta a tavolino con il risultato di 0-5 a favore della società CN Posillipo, oltre all’ammenda di euro 1.000,00.

 

La vicenda trae origine dai fatti occorsi il 20 ottobre 2018, in occasione dell’incontro tra le due società sopra indicate, non disputato conseguentemente alla decisione dei direttori di gara di decretarne la fine a causa di un blocco occorso alla pedana dell’acquagym.

 

La società ricorrente chiede al Collegio di Garanzia:

  • in via preliminare, di dichiarare l’estinzione del procedimento per violazione del termine previsto nell’art. 38, commi 2, 4, 8 e 9, CGS CONI, art. 83, comma 2 e art. 4, comma 3, RG FIN e di disporre i più opportuni provvedimenti a tutela dell’istante;
  • in via principale, in accoglimento del presente ricorso, di riformare la decisione impugnata e, per l’effetto, di annullare e/o revocare la sanzione, inflitta alla società Pro Recco, della perdita della gara con il risultato di 0-5 a favore della società C.N. Posillipo relativa alla gara del 20 ottobre 2018, ivi compreso ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente alla predetta decisione, e di disporre i più opportuni provvedimenti a tutela dell’istante;
  • in via subordinata, di riformare la decisione della Corte Federale di Appello qui impugnata e, per l’effetto, di rinviare la causa alla Corte Federale di Appello enunciando il principio al quale il Giudice dovrà attenersi.

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