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Ricorso della società Delfino Pescara 1936 contro la FIGC

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla società Delfino Pescara 1936 S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro l'U.S.D. Canaletto Sepor. Il ricorso riguarda la decisione assunta dalla Corte Federale d'Appello della FIGC, (C.U. n. 027/CFA dell'11 agosto 2017), e di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, con cui la società ricorrente è stata condannata a corrispondere, in favore dell'U.S.D. Canaletto Sepor, la somma di € 18.000,00 come "premio alla carriera" nei confronti del calciatore Ledian Memushaj.

 

Il Pescara chiede al Collegio di Garanzia:

-          di disporre l'annullamento, la riforma e, comunque, la privazione di qualsivoglia effetto delle decisioni da ultimo assunte dalla CFA FIGC e di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali ai predetti, ancorché alla data odierna sconosciuti negli estremi e/o nei contenuti;

-          per l'effetto, di dichiarare l'insussistenza del diritto dell'U.S.D. Canaletto Sepor di ricevere il pagamento del premio alla carriera relativo al calciatore Ledian Memushaj, come statuito nella decisione impugnata, direttamente o, in subordine, enunciando il principio di diritto in forza del quale il giudice federale competente dovrà uniformarsi nel giudizio di rinvio, ex art 62, comma 2, CGS CONI.

 

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