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Ricorso della società ASD FC Atletico Silvi contro FIGC / LND e altri

Il Collegio di Garanzia ha ricevuto un ricorso dall’Associazione Sportiva Dilettantistica FC Atletico Silvi contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND), il Comitato Regionale Abruzzo FIGC-LND, la Divisione Calcio a Cinque FIGC – LND e l’Associazione Sportiva Dilettantistica Antonio Padovani Futsal. Il ricorso riguarda la decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale del C.R. Abruzzo FIGC-LND, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 41 del 7 Gennaio 2020, che, nel respingere l’appello proposto dalla società ricorrente contro la decisione di primo grado, ha confermato la decisione del Giudice Sportivo del C.R. Abruzzo FIGC-LND, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 5 del 6 Gennaio 2020.

 

La vicenda trae origine dall’impiego, da parte della A.S.D. Antonio Padovani Futsal, del calciatore Fabiano Compagnoni in occasione dell’incontro Antonio Padovani - Atletico Silvi, disputato in data 6 gennaio 2020, conclusosi con il risultato di 4 a 2 e valevole quale gara di finale della manifestazione organizzata dal C.R. Abruzzo FIGC- LND , denominata “Final Eight Calcio a 5 Serie C1”, decisiva per l’assegnazione della Coppa Italia a livello regionale e per l’accesso alle fasi nazionale della competizione, organizzate dalla Divisione Calcio a 5.

 

La A.S.D. FC Atletico Silvi chiede al Collegio di Garanzia:

  • di riformare integralmente e/o annullare la decisione impugnata, riconoscendo la violazione e/o falsa applicazione della norma di cui all’art. 95, comma 2, NOIF, e, in aggiunta, se ed in quanto applicabile ex artt. 1, comma 5, Statuto e 3, comma, 4, CGS FIGC, anche all’art. 5, comma 3, del FIFA Regulation on the Status and Transfer of Players, riconoscendo la partecipazione in posizione irregolare del calciatore Fabiano Compagnoni alla gara indicata, con l’applicazione, ai danni dell’A.S.D. Antonio Padovani Futsal, della sanzione della perdita della gara ex art. 10, comma 6, lett a),CGS FIGC, e della conseguente revoca, in favore dell’odierna istante, oltre che della vittoria nell’incontro, anche del titolo di vincente di Coppa Italia Regionale Calcio a 5 per il C.R. Abruzzo, con i provvedimenti conseguenti ai fini della partecipazione alla “Fase Nazionale della Coppa Italia;
  • in via cautelare, di disporre la sospensione, inaudita altera parte, dell’efficacia esecutiva dei provvedimenti e delle decisioni impugnate e di tutti gli atti connessi e consequenziali e, per l’effetto, di ordinare alla Divisione Calcio a Cinque di non procedere con lo svolgimento delle gare della “Fase Nazionale Coppa Italia delle vincenti Coppa Italia Regionale Maschile”, di cui al C.U. n. 447, in cui è impegnata l’ASD Antonio Padovani.

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