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Ricorso della società Ardea Calcio contro FIGC per il caso del giocatore Valentini

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla ASD NF Ardea Calcio (già ASD Team Nuova Florida 2005) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), il sig. Giorgio Valentini e nei confronti della Lega Nazionale Dilettanti (LND) e della Procura Generale dello Sport presso il CONI per l'annullamento e l'integrale riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, presso la FIGC, n. 30/TFNSVE-2023-2024, depositata e comunicata alle parti in data 10 aprile 2024, con la quale è stato respinto il ricorso iscritto al n. 22/TFNSVE/2023-2024, proposto dalla odierna ricorrente, e, per l’effetto, è stata confermata la decisione della Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (prot. CAE n. 43 BIS 2023/2024) del 6 marzo 2024, depositata e comunicata in pari data, con la quale, in accoglimento del ricorso del calciatore Giorgio Valentini, è stata condannata l'odierna ricorrente a riconoscere al calciatore la somma di € 11.300,00; nonché, per quanto di ragione, del dispositivo n. 28/TFNSVE-2023-2024 del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, presso la FIGC, dell'8 aprile 2024, con il quale è stato rigettato il reclamo n. 22/TFNSVE/2023-2024.

 

La vicenda trae origine dalla richiesta del calciatore Giorgio Valentini di pagamento, da parte della ASD NF Ardea Calcio (già ASD Team Nuova Florida 2005), della somma allo stesso asseritamente spettante in virtù del contratto sottoscritto tra le parti nella stagione sportiva 2022/2023, con durata dal 14 dicembre 2022 al 30 giugno 2023.

 

La società ricorrente, ASD NF Ardea Calcio (già ASD Team Nuova Florida 2005), chiede al Collegio di Garanzia:

- in via preliminare, di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dal calciatore dinanzi alla CAE; 

- nel merito, di accogliere il presente reclamo, poiché nulla è dovuto al calciatore, per quanto esposto in narrativa in riferimento alla nullità/invalidità/tacita risoluzione dell’accordo economico; 

- in via subordinata, stante la non cumulabilità delle due indennità, di ridurre l’importo richiesto dal calciatore in considerazione dei pagamenti effettuati dalla società di € 3.150,00 e di € 4.455,38, o quantomeno di quello di € 3.150,00; 

- in via sempre subordinata, ed in ogni caso, di ridurre l’importo richiesto, in via di equità, tenendo conto dell’inattività del calciatore a decorrere dal 5 febbraio 2023 per patologie non certificate.

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