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Ricorso della società A.C. Mestre contro FIGC, CR Veneto FIGC e A.S.D. Arinese

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla A.C. Mestre SSDARL contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e il Comitato Regionale Veneto FIGC-LND, nonché contro l'A.S.D. Arinese, per l'annullamento/revoca della decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto, pubblicata sul C.U. n. 105 dell'8 maggio 2024, con la quale è stato parzialmente accolto il reclamo promosso dalla suddetta ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione provinciale di Venezia, di cui al C.U. n. 51 del 22 marzo 2024, "nella parte relativa alla revoca del punto di penalizzazione in classifica confermando, per il resto, i provvedimenti del Giudice di primo grado e disponendo l’inoltro della pratica alla Procura federale per quanto di competenza in ordine alle altre gare a cui ha preso parte il calciatore"; nonché della suddetta decisione del Giudice Sportivo della Delegazione provinciale di Venezia, di cui al C.U. n. 51 del 22 marzo 2024, con la quale è stato disposto, a carico dell'A.C. Mestre SSDARL, la perdita della gara con il risultato di 3-0, a carico del sig. Igor Meneghini, dirigente accompagnatore, l'inibizione fino all'8 aprile 2024, a carico del giocatore Cesare Maria Toscani, la sanzione della squalifica per 1 giornata, da scontare alla regolarizzazione del tesseramento, a carico dell'A.C. Mestre SSDARL la sanzione di 1 punto di penalizzazione in classifica.

 

La vicenda trae origine dai fatti occorsi in occasione della gara A.C. Mestre SSDARL - A.S.D. Arinese del 16 marzo 2024, valevole per il Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciali Ve, Girone C, alla quale ha preso parte il calciatore Cesare Maria Toscani, asseritamente in posizione irregolare di tesseramento.

 

La ricorrente, A.C. Mestre SSDARL, chiede al Collegio di Garanzia:

- in via principale, di annullare/revocare, senza rinvio, la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto, pubblicata sul C.U. n. 105 dell'8 maggio 2024, con la quale è stato parzialmente accolto il reclamo promosso dalla suddetta ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione provinciale di Venezia, di cui al C.U. n. 51 del 22 marzo 2024, nonché quest'ultima decisione, con conseguente necessitata caducazione del provvedimento di trasmissione ex art. 50, comma 3, CGS FIGC;

 

- in via subordinata, di annullare/revocare la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto, pubblicata sul C.U. n. 105 dell'8 maggio 2024, con la quale è stato parzialmente accolto il reclamo promosso dalla suddetta ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione provinciale di Venezia, di cui al C.U. n. 51 del 22 marzo 2024 e, per l'effetto, di rimettere gli atti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il medesimo C.R. per rinnovare l'esame in ordine alla sussistenza di adeguata copertura assicurativa in capo al sig. Cesare Maria Toscani o, comunque, per il nuovo esame di merito della fattispecie applicando il principio di diritto che verrà sancito dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI.

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