Ricorso del Cosenza Calcio a 5 contro l’Associazione Maestrelli C5 / FIGC /LND
Il Collegio di Garanzia per lo Sport ha ricevuto un ricorso dalla società ASD Città di Cosenza Calcio a 5 contro l’Associazione C.T. Maestrelli C5, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND) e il Comitato Regionale Calabria della FIGC-LND. Il ricorso riguarda la riforma, previa adozione di misura cautelare inaudita altera parte ex art. 57, comma 2, lett. d), del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della delibera della Corte Sportiva d'Appello Territoriale del C.R. Calabria, di cui al C.U. n. 135 del 29 marzo 2019, con la quale la Corte ha rigettato il reclamo proposto dalla stessa ASD Città di Cosenza C5 avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale del C.R. Calabria del 20 marzo 2019, di cui al C.U. n. 130 del 21 marzo u.s., confermando la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, per la violazione degli artt. 17, punto 5, lett. a), 18, punto 1, lett. b), e 19, punto 1, lett. c), del CGS FIGC.
La ricorrente ASD Città di Cosenza C5 chiede al Collegio di Garanzia, previa sospensione della decisione impugnata ed in riforma della stessa, di annullare la decisione medesima, con la quale è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale che ha inflitto in capo alla odierna ricorrente la sanzione della perdita della partita ASD Città di Cosenza C5- ASD C.T. Maestrelli Calcio a 5 del 2 febbraio 2019 con il risultato di 0-6.