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Ricorsi dei legali rappresentanti della società Grassina contro sentenza CFA / FIGC

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto due ricorsi, presentati, rispettivamente, dal sig. Massimo Colucci (all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Grassina) e dal sig. Tommaso Zepponi (all’epoca dei fatti co-presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Grassina). I ricorsi riguardano la decisione della Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Sezione terza, pubblicata con comunicato ufficiale n. 069/CFA (2018/2019) del 30 gennaio 2019, con la quale la Corte, in parziale riforma della decisione del Tribunale Federale (comunicato ufficiale n. 72/TFN del 19 giugno 2018), ha rideterminato la sanzione inflitta nei confronti dei sigg. Colucci e Zepponi, nella misura di anni uno di inibizione ed euro 15.000,00 di ammenda ciascuno.

 

La vicenda trae origine dai fatti occorsi il 2 aprile 2017, in occasione della gara Sestese-Grassina (Campionato di Eccellenza Toscana), dai quali è scaturito il deferimento, nei confronti dei due suddetti ricorrenti, con provvedimento del Procuratore Nazionale della FIGC del 16 aprile 2018 dinanzi al Tribunale Federale Nazionale della FIGC, per la violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS, in ordine alla fattispecie di omessa denuncia circa l’offerta di denaro fatta dal presidente della Sestese, al fine di ottenere la vittoria della propria squadra nella suddetta gara.

 

I ricorrenti chiedono al Collegio di Garanzia, in accoglimento dei presenti ricorsi, di annullare la decisione impugnata;

In particolare, quanto al primo ricorso:

  • in tesi, di assolvere il sig. Massimo Colucci dall’incolpazione contestata nell’atto di deferimento, con conseguente annullamento delle sanzioni irrogate con la decisione impugnata;
  • in ipotesi, di applicare al sig. Massimo Colucci le attenuanti di cui all’art. 16 del CGS e di ridurre, conseguentemente (ed in modo sensibile), le sanzioni irrogate con la decisione impugnata;
  • in ipotesi subordinata, di rinviare all’organo federale competente per un nuovo giudizio, enunciando – se del caso – il principio di diritto al quale il giudice di rinvio dovrà uniformarsi.

Quanto al secondo ricorso:

  • in tesi, di assolvere il sig. Tommaso Zepponi dall’incolpazione contestata nell’atto di deferimento, con conseguente annullamento delle sanzioni irrogate con la decisione impugnata;
  • in ipotesi, di derubricare il fatto contestato al sig. Tommaso Zepponi da omessa denuncia a violazione dell’art. 1 bis del CGS, e di applicare le attenuanti di cui all’art. 16 del CGS, e di ridurre conseguentemente le sanzioni inflitte;
  • in ipotesi subordinata, di applicare al sig. Tommaso Zepponi le attenuanti di cui all’art. 16 del CGS e di ridurre, conseguentemente (ed in modo sensibile), le sanzioni irrogate con la decisione impugnata;
  • in ipotesi ulteriormente subordinata, di rinviare all’organo federale competente per un nuovo giudizio, enunciando – se del caso – il principio di diritto al quale il giudice di rinvio dovrà uniformarsi.

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