Respinto il ricorso della Società Badesi, rimandato alle Sezioni Unite il Delfino Pescara
La Prima Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport, presieduta dal prof. Sanino, oggi, al termine della sessione di udienze, ha assunto le seguenti determinazioni:
- ha respinto il ricorso, presentato, il 7 settembre 2017, dalla società A.S.D. Badesi 09 contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.), il Comitato Regionale Sardegna FIGC-LND, nonché con notifica alle contro interessate società ASD NGS Paulese, ASD Tonarese, ASD Atletico Settimo, Ilbono ed Atletico Bono. Il ricorso chiedeva l'annullamento della delibera del C.R. Sardegna FIGC-LND (C.U. n. 07 del 10 agosto 2017), pubblicata in pari data, con la quale lo stesso C.R. Sardegna ha disposto l'assegnazione dei quattro posti vacanti nell'organico del Campionato di 1^ Categoria, alle Società Tonarese, Paulese, Atletico Settimo e Ilbono, inserite rispettivamente al 1°, 2°, 3° e 4° posto della graduatoria ripescaggi stilata tra le società "non aventi diritto" che hanno presentato nei termini regolare domanda, escludendo dal ripescaggio la A.S.D. Badesi 09, utilizzando, a detta della ricorrente, criteri non inseriti nel C.U. n. 9 dell'11 agosto 2016;
- ha rimesso alle Sezioni Unite il ricorso presentato, l’11 settembre 2017, dalla società Delfino Pescara 1936 S.p.A., contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro l'U.S.D. Canaletto Sepor. L’istanza è rivolta contro la decisione assunta dalla Corte Federale d'Appello della FIGC (C.U. n. 027/CFA dell'11 agosto 2017), nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, con cui la società ricorrente è stata condannata a corrispondere, in favore dell'U.S.D. Canaletto Sepor, la somma di € 18.000,00 come "premio alla carriera" nei confronti del calciatore Ledian Memushaj.