Respinte le istanze cautelari di Sambenedettese, Forlì e Gubbio contro la FIGC per i ripescaggi
Il Collegio di Garanzia dello Sport, all’esito della sessione di udienze a Sezioni Unite tenutasi in data odierna, ha respinto l’istanza cautelare promossa dalla Sambenedettese, dal Forlì e dal Gubbio contro FIGC avverso deliberazione Consiglio Federale del 26 giugno 2015 che ha stabilito criteri ripescaggio per il settore professionistico, per sopravvenuta carenza di interesse.
Di seguito i motivi dell’ordinanza:
preso atto che le società ricorrenti chiedono: a) in via preliminare, che sia sospesa in via cautelare l’efficacia della suddetta deliberazione del Consiglio Federale FIGC assunta in data 26 giugno 2015; b) in via principale, che la deliberazione in questione sia annullata;
considerato che l’ordinamento sportivo consente per le squadre inserite nel settore professionistico la possibilità di un ripescaggio secondo criteri e modalità dettati dal Consiglio Federale;
rilevato che la Federazione ha reso noti, mediante pubblicazione di apposito comunicato ufficiale n. 22/A del 15 luglio 2015, i “criteri e le procedure di ripescaggio nei campionati professionistici”;
preso altresì atto che per le domande di ripescaggio veniva fissato il termine di presentazione del 27 luglio 2015;
verificata la mancata presentazione da parte delle squadre ricorrenti della domanda di ripescaggio entro il termine suddetto dal 27 luglio 2015;
considerato quindi che le squadre in questione allo stato non sono più titolari di un interesse giuridicamente protetto.
Tutto ciò premesso e ritenuto, il Collegio di Garanzia dello Sport rigetta la richiesta cautelare per sopravvenuta carenza di interesse e perché non ricorrono i presupposti del fumus boni iuris né del periculum in mora.