Prima Sezione: respinti i ricorsi della Mogliano Rugby SSD e dell'ACD Nardò
La Prima Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport, presieduta dal prof. Mario Sanino, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:
- ha respinto il ricorso presentato il 1 marzo 2018 dalla società Mogliano Rugby SSD a r.l., in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., Armando Corò, avverso la decisione n. 10 assunta dalla Corte Sportiva d'Appello della Federazione Italiana Rugby (F.I.R.), pubblicata in data 30 gennaio 2018, successivamente modificata e nuovamente pubblicata in data 8 febbraio 2018, che, in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale U16 - C.R. Veneto n. 12 del 29 novembre 2017, “omologa la gara in data 19 novembre 2017 Petrarca Rugby Junior ASD v Mogliano Rugby SSD a r.l., del Campionato U16, Girone 1, con il punteggio di 0 a 20 a sfavore di entrambe le squadre, e sanziona Mogliano Rugby SSD a r.l. con quattro punti di penalizzazione in classifica, le multe di € 250,00 ed € 1.000,00, nonché con la squalifica del campo di gioco per tre gare limitatamente alla squadra under 16” (in luogo dell'omologazione della suddetta gara con il punteggio di 0-20 e della penalizzazione di 4 punti a sfavore di entrambe le squadre; squalifica del campo di gioco della Mogliano Rugby per 6 giornate - limitatamente al Campionato U16 - e applicazione, in capo alla società Mogliano Rugby SSD, della sanzione pecuniaria di € 1.000,00; applicazione della sanzione pecuniaria di € 250,00 per entrambe le società), ai sensi degli artt. 61, 11, 12, 14, 29, comma 1, lett. i), 30, comma 1, lett. a) e c), del Regolamento di Giustizia FIR, nonché degli artt. 15, comma 3, e 16, lett. c), del Regolamento Attività Sportiva FIR;
- ha respinto il ricorso presentato il 14 marzo 2018, dalla società A.C.D. Nardò nei confronti della A.S.D. P. AZ Picerno, della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), nonché nei confronti del sig. Maurizio Cosentino per l'impugnazione della decisione della Corte Sportiva di Appello FIGC, di cui al C.U. n. 90/CSA del 12 febbraio 2018, con la quale è stato respinto il reclamo interposto dalla società ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Dilettanti (LND), di cui al C.U. n. 47 del 27 ottobre 2017, che ha dichiarato valida la posizione del calciatore Maurizio Cosentino, tesserato per la ASD P. AZ Picerno, convalidando il risultato della gara ACD Nardò - ASD P. AZ Picerno del 1 ottobre 2017 (valevole per la 5^ giornata del girone di andata del Campionato di Serie D) conclusasi con il risultato di 0-1.