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Presentati i tre ricorsi da Andrea Ulizio, Fabrizio Maglia, Luigi Condò contro FIGC

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto oggi i seguenti  tre ricorsi:

  1. il ricorso presentato dal sig. Andrea Ulizio contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio per l'impugnazione della decisione della Corte Federale d'Appello - Sezioni Unite (C.U. n. 118/CFA 2015/2016 del 4 maggio 2016), con la quale, in parziale riforma della decisione di primo grado, è stata irrogata, al ricorrente, la squalifica per4  anni  e dell'ammenda pari ad € 50.000,00.

Il sig. Ulizio chiede, in accoglimento del presente ricorso, di annullare le decisioni impugnate e, per l'effetto, di annullare e/o revocare le sanzioni irrogate nei propri confronti, ovvero, in subordine, di ridurre le stesse nella misura ritenuta di giustizia.

  1. il ricorso presentato dal sig. Fabrizio Maglia (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della società Vigor Lamezia) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Lega Nazionale Dilettanti (LND) e la Procura Federale FIGC per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC (C.U. n. 119/CFA del 6 maggio 2016), con la quale è stata irrogata, al ricorrente, in parziale accoglimento del ricorso proposto in appello in sede endofederale, la sanzione dell'inibizione di mesi 3, per asserita violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva FIGC.

Il ricorrente chiede al Collegio di Garanzia, previa riforma del provvedimento impugnato, di essere prosciolto.

  1. Il ricorso presentato dal sig. Luigi Condò (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo società SS Barletta Calcio) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Corte Federale d'Appello FIGC, nonché nei confronti della Procura Federale FIGC, per l'annullamento e/o la riforma, previa sospensione dell'esecuzione, della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC - Sezioni Unite (C.U. n. 119/CFA del 6 maggio 2016), con la quale, in parziale accoglimento del ricorso in appello endofederale proposto dal ricorrente, è stata rideterminata la sanzione allo stesso inflitta dal Tribunale Federale Nazionale nella inibizione di 3 anni e nell'ammenda di € 50.000,00 (euro cinquantamila).

Il ricorrente chiede al Collegio di Garanzia, previa sospensione dell'esecutività della decisione impugnata, in accoglimento del presente ricorso, l'annullamento e/o la riforma del provvedimento impugnato, con ogni conseguente statuizione.

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