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Nuovo Cos Latina ricorre contro FIGC-LND per decisione CSA FIGC che ha confermato 0-3 a tavolino nella gara contro Città Monte S.G. Campano

COLLEGIO DI GARANZIA

Il Collegio di Garanzia ha ricevuto un ricorso presentato dalla Nuovo Cos Latina contro il Comitato Regionale Lazio FIGC-LND, la Corte Sportiva di Appello presso il C.R. Lazio, la Lega Nazionale Dilettanti (LND), la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la ASD Città Monte San Giovanni Campano, in contraddittorio con la Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l'integrale riforma e l'annullamento della decisione emessa dalla Corte Sportiva di Appello presso il C.R. Lazio LND, di cui al Comunicato Ufficiale n. 270 del 16 febbraio 2024, pubblicata in pari data (in riferimento alla delibera pubblicata sul C.U. n. 239 del 26 gennaio 2024), con la quale, nel respingere il reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo presso il medesimo C.R., emessa sul C.U. n. 204 in data 3 gennaio 2024, che ha accolto il ricorso proposto dalla ASD Città Monte San Giovanni Campano e, per l'effetto, ha inflitto, a carico della società Nuovo Cos Latina, la punizione sportiva della perdita della gara Città Monte S.G. Campano - Nuovo Cos Latina con il punteggio di 0-3, nonché l'ammenda di € 100,00; nonché per l'integrale riforma e l'annullamento della suddetta decisione del Giudice Sportivo presso il C.R. Lazio LND, emessa sul C.U. n. 204 in data 3 gennaio 2024.

La vicenda trae origine dai fatti occorsi in occasione dell'incontro ASD Città Monte San Giovanni Campano - Nuovo Cos Latina, disputata in data 19 novembre 2023, valevole per il Campionato Promozione e conclusasi con il risultato di 0-2, durante la quale è stato schierato, dalla odierna ricorrente, il calciatore Federico Ilardi asseritamente in posizione irregolare in quanto in corso di squalifica.

La società ricorrente, Nuovo Cos Latina, chiede al Collegio di Garanzia, preso atto delle eccezioni e deduzioni sopra formulate e riconosciutane la validità e la fondatezza, disattesa ogni avversa deduzione ed eccezione, in accoglimento del ricorso, di voler riformare integralmente ed annullare le decisioni impugnate, in quanto in violazione delle norme federali della FIGC e, nello specifico, del Codice di Giustizia Sportiva per illegittima, generica e omessa motivazione, nonché per difetto in relazione all’applicazione della normativa inerente al caso di specie e, per l’effetto:

- in via principale, di deliberare la totale riforma ed annullamento delle decisioni impugnate e, per l’effetto, senza rinvio, di omologare la partita in esame e di confermare il risultato ottenuto sul campo valido per la gara Città Monte S.G Campano - Nuovo Cos Latina 0-2, effettuata in data 19 novembre 2023;

- in eventuale subordine, qualora non venissero accolte le richieste di cui al punto che precede, di applicare la riforma ed annullamento della decisione impugnata e di rimettere gli atti alla Corte Sportiva di Appello presso il C.R. Lazio per una nuova valutazione circa la regolare applicazione della sanzione per il caso di specie, escludendo la perdita della gara a tavolino ed enunciando il principio al quale il Giudice del rinvio dovrà attenersi; 

- in ulteriore subordine, di riformare ed annullare la decisione impugnata e, per l’effetto, di ordinare la ripetizione della gara Città Monte S.G Campano - Nuovo Cos Latina e/o l’applicazione di diversa sanzione nei suoi confronti rispetto a quella della perdita a tavolino, riconoscendo la buona fede nella condotta della stessa.

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