Iscrizione ai campionati: respinto ricorso Palermo, inammissibilità per Foggia. Bisceglie e Cerignola accolti
La Sezione del Collegio di Garanzia competente in tema di ammissione/iscrizione ai campionati professionistici, Presidente Raffaele Squitieri, al termine della sessione di udienze di oggi, ha assunto le seguenti determinazioni:
con riferimento ricorso presentato dalla U.S. Citta di Palermo S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti della Lega Nazionale Professionisti di Serie B (LNPB) e del Venezia FC s.r.l. per la riforma e/o l’annullamento del C.U. n. 10/A del 12 Luglio 2019, comunicato in pari data e concernente la delibera del Consiglio Federale di non concessione alla medesima società U.S. Città di Palermo della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al campionato professionistico di Serie B, s.s. 2019/2020, oltre che del parere negativo della CO.VI.SO.C. , reso nella riunione del 10 luglio 2019, della precedente comunicazione della CO.VI.SO.C. del 4 luglio 2019 e di ogni altro provvedimento a questi connessi, collegati o conseguenti:
HA DICHIARATO inammissibile l’intervento del Foggia Calcio s.r.l..
HA RESPINTO il ricorso di U.S. Città di Palermo S.p.A..
HA CONDANNATO U.S. Città di Palermo S.p.A. al pagamento delle spese per assistenza difensiva di FIGC, che liquida in € 3.000,00, oltre accessori; nonché di LNPB e di Venezia FC s.r.l., che liquida per ciascuna parte in € 1.000,00, oltre accessori.
HA DICHIARATO irripetibili le spese per assistenza difensiva di Foggia Calcio s.r.l. e quelle comunque anticipate in favore del CONI.
HA ACCOLTO, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, il ricorso presentato dalla S.S. Audace Cerignola S.R.L. nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro) per l’annullamento del provvedimento emesso dal Consiglio Federale della FIGC, di cui al C.U. n. 18/A del 12 luglio 2019, con il quale la ricorrente è stata esclusa dai ripescaggi in Lega Pro per la s.s. 2019/2020, non avendo “soddisfatto nel termine perentorio del 5 luglio 2019, i requisiti infrastrutturali relativi alle caratteristiche del terreno di gioco ed all’impianto di illuminazione, indicati come criteri “A”, di cui al punto 2) ed al punto 8) del’allegato a) Titolo II del C.U. n. 101/A del 17 aprile 2019”;
HA ACCOLTO, il ricorso presentato dalla A.S. Bisceglie s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), per l’impugnazione della delibera del Consiglio Federale FIGC, pubblicata sul C.U. n. 16/A del 12 luglio 2019, con la quale è stata respinta la domanda di riammissione del suddetto sodalizio al Campionato di Serie C per la s.s. 2019/2020 - per non avere “soddisfatto, nel termine perentorio del 5 luglio 2019, il requisito infrastrutturale relativo al’impianto di illuminazione, indicato come criterio “A” di cui al punto 8) dell’allegato A), Titolo II del C.U. n. 101/A del 17 aprile 2019” – nonché per l’impugnazione di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti al gravato provvedimento, con precipuo riguardo alla relazione della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi dell’11 luglio 2019 ed alle certificazioni e comunicazioni della Lega Pro in essa richiamate, nonché ai CC.UU. FIGC n. 122/A del 21 maggio 2019, n. 146/A del 20 giugno 2019 e n. 101/A del 17 aprile 2019, come modificato dal C.U. n. 131/A del 24 maggio 2019, nelle parti in cui risultino in qualche modo lesivi dei diritti e degli interessi della ricorrente, in rapporto all’oggetto dell’odierno contendere.