Inammissibili i ricorsi dell'US Città di Palermo e Hellas Verona contro LNP Serie B. Comunicazioni sui ricorsi US Città Palermo, Delfino Pescara 1936 ed Empoli Football Club contro LNP Serie B
La Quarta Sezione del Collegio di Garanzia, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna e presieduta dal cons. Dante D’Alessio, ha assunto le determinazioni che seguono:
HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso, presentato, in data 5 maggio 2017, dalla società U.S. Città di Palermo S.p.A. contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B (L.N.P.B.), nonché contro la Lega Nazionale Professionisti Serie A (L.N.P.A.), per la declaratoria di illegittimità della pretesa della L.N.P.B. di far gravare sulla ricorrente un prelievo sulle risorse ad essa spettanti, come da nota prot. n. 614 del 6 aprile 2017, con cui la predetta Lega ha disposto, a carico del Palermo, l'addebito della somma di € 2.000.000,00 da valere a decurtazione delle somme che la L.N.P.A. distribuisce tra le squadre militanti nel massimo campionato e rinvenienti dalla commercializzazione dei diritti televisivi, nonché dell’omessa opposizione della L.N.P.A. al forzoso addebito in danno alla ricorrente e di ogni altro atto connesso, presupposto, collegato e/o consequenziale;
HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso, presentato il 16 giugno 2017, dall'Hellas Verona F.C. S.p.A., per la declaratoria dell'illegittimità della pretesa dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B (L.N.P.B.) di fare gravare sulla ricorrente un prelievo sulle risorse ad essa spettanti e in favore della complessiva Lega di serie B, da valere a decurtazione delle somme che la Lega Nazionale Professionisti di Serie A (L.N.P.A.) distribuisce tra le squadre militanti nel massimo campionato, risultanti dalla commercializzazione dei diritti televisivi; per la nullità/annullamento delle delibere dell'8 luglio 2009 e del 29 novembre 2012 della Assemblea della Lega di Serie B di approvazione della norma, ora trasfusa nel Codice di Autoregolamentazione all'art. 1, punto 1.1, Capo I, posta a base del richiamato addebito e di ogni altro atto connesso, presupposto, collegato e/o conseguenziale, nonché contro la nullità/annullamento degli atti di cessione di credito futuro con cui la ricorrente ha ceduto alla LNPB, a titolo di garanzia, tutti i crediti futuri che la società ricorrente maturerà nei confronti della LNPA;
HA DICHIARATO CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE in relazione al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 69/2017, presentato congiuntamente, il 27 giugno 2017, dalle Società Unione Sportiva Città di Palermo S.p.a., Delfino Pescara 1936 S.p.a. ed Empoli Football Club S.p.a. contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B (L.N.P.B.) per la declaratoria dell’illegittimità della pretesa della predetta Lega di escluderle, in quanto retrocesse dalla serie A, dalla ripartizione prevista dalla legge dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti televisivi, nonché per la declaratoria di nullità/annullamento/inefficacia del punto 1.2, Capo II, dell’art. 1 del Codice di Autoregolamentazione della LNPB (in particolare, nella parte introdotta a seguito della deliberazione del 21.4.2016), che ha stabilito che al riparto delle somme provenienti dai ricavi della commercializzazione dei diritti televisivi di spettanza della serie B non parteciperebbero le squadre che, provenienti da retrocessione dalla serie A, hanno maturato il diritto a ricevere dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A la quota di competenza di somma dalla stessa Serie A, accantonata nella stagione precedente;
con riferimento al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 70/2017, presentato congiuntamente, in data 27 giugno 2017, dalle Società Unione Sportiva Città di Palermo S.p.a., Delfino Pescara 1936 S.p.a. ed Empoli Football Club S.p.a. contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B (L.N.P.B.) per la declaratoria dell’illegittimità della pretesa della predetta Lega di fare gravare sulle medesime un prelievo sulle risorse ad essa spettanti, da valere a decurtazione delle somme (derivanti dalla commercializzazione dei diritti TV) che la Lega Nazionale Professionisti Serie A (L.N.P.A.) distribuisce tra le squadre militanti nel massimo campionato, nonché per la declaratoria di nullità/annullamento delle delibere (di approvazione della norma ora contenuta all’art. 1, punto 1.1, Capo I, del Codice di Autoregolamentazione della LNPB) assunte dalla Assemblea della LNPB in data 8.7.2009, 29.11.2012, 20.1.2014 e 15.4.2014, e di ogni altro atto connesso, presupposto, collegato e/o consequenziale, tra cui la nota prot. n. 769 del 13 giugno 2017, con la quale la LNPB ha imposto che entro il 30 giugno 2017 tutte le società, contestualmente all’iscrizione e quale condizione di ammissione al Campionato di Serie B, dovranno inviare alla stessa LNPB un triplice atto di cessione di credito futuro condizionato alla conquista del titolo sportivo per la partecipazione al Campionato di Serie A: HA DICHIARATO INAMMISSIBILE IL RICORSO NELLA PARTE RELATIVA ALL’ISTANZA FORMULATA DALL'EMPOLI E HA RIGETTATO IL RICORSO NELLA PARTE RELATIVA ALLE ISTANZE DEL PALERMO E DEL PESCARA;
HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 71/2017, presentato congiuntamente, in data 27 giugno 2017, dalle Società Unione Sportiva Città di Palermo S.p.a., Delfino Pescara 1936 S.p.a. ed Empoli Football Club S.p.a. contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B (L.N.P.B.) per la declaratoria dell’illegittimità della pretesa della predetta Lega di ottenere in cessione dalle società iscritte al campionato da essa organizzato gli spazi pubblicitari per la relativa commercializzazione e l’eventuale esclusiva e non concorrenza nella commercializzazione degli altri spazi, nonché per la declaratoria di nullità/annullamento/inefficacia degli artt. 1 e 2 del Capo IV e dell’art. 4 del Capo VI del Codice di Autoregolamentazione della LNPB, oltre che delle deliberazioni che hanno introdotto dette previsioni e di ogni altro atto connesso, presupposto, collegato e/o consequenziale.