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Inammissibile il ricorso proposto dall'ASD Leonfortese contro FIGC e SSD Città di Scordia

Il Collegio di Garanzia dello Sport, all’esito dell’udienza di discussione relativo al ricorso dell'ASD Leonfortese contro FIGC e SSD Città di Scordia, tenutasi dinanzi alle Sezioni Unite, presiedute dal presidente Franco Frattini, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato il 4 maggio dall’ASD Leonfortese contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la società SSD Città di Scordia per l’impugnazione del C.U. n. 108/CFA del 18 aprile 2016, adottato dalla Corte Federale d’Appello FIGC – IV Sezione, che, in accoglimento del ricorso per revocazione proposto dalla società SSD Scordia, ha annullato la decisione della Corte Sportiva d’Appello FIGC, di cui al C.U. n. 083/CSA, la quale ultima, in riferimento alla gara Leonfortese/Città di Scordia del 6 settembre 2015, aveva ripristinato il risultato maturato sul campo in favore della Leonfortese, annullando la decisione del giudice sportivo di primo grado.

 

Il Collegio di Garanzia ha, altresì, dichiarato ammissibile l’atto di intervento in giudizio proposto dalla società ASD US Agropoli  ed ha disposto, da ultimo, che le spese del giudizio, liquidate, in favore della resistente FIGC, nella misura di euro 1.500,00 oltre accessori di legge, siano poste a carico della società ricorrente.

 

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