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I 20 ricorsi della Portuense Etrusca contro FIGC e altri, per l’assegnazione dei premi di preparazione degli atleti

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia ha ricevuto 20 ricorsi, tutti presentati dalla Società Portuense Etrusca ASD e, segnatamente, contro:

-  la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti della Società USD Olimpia Quartesana avverso la decisione n. 27/2020-2021, assunta dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - presso la FIGC il 29 ottobre 2021, comunicata via PEC al ricorrente in pari data, in merito al premio di preparazione concernente la formazione dell’atleta Matteo Bacilieri, avvenuta nelle stagioni sportive 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019;

 

- la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti della Società USD Olimpia Quartesana avverso la decisione n. 28/2020-2021, assunta dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - presso la FIGC il 29 ottobre 2021, comunicata via PEC al ricorrente in pari data, in merito al premio di preparazione concernente la formazione dell’atleta Fabio Bui, avvenuta nelle stagioni sportive 2017/2018 e 2018/2019;

 

- la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti della Società USD Olimpia Quartesana avverso la decisione n. 29/2020-2021, assunta dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - presso la FIGC il 29 ottobre 2021, comunicata via PEC al ricorrente in pari data, in merito al premio di preparazione concernente la formazione dell’atleta Diego Rizzioli, avvenuta nelle stagioni sportive 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019;

 

- la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti della ASD AFC Santa Maria Codifiume avverso la decisione n. 30/2020-2021, assunta dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - presso la FIGC il 29 ottobre 2021, comunicata via PEC al ricorrente in pari data, in merito al premio di preparazione concernente la formazione dell’atleta Giacomo Tricomi, avvenuta nelle stagioni sportive 2018/2019;

 

-  la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti della ASD Sorgente avverso la decisione n. 31/2020-2021, assunta dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - presso la FIGC il 29 ottobre 2021, comunicata via PEC al ricorrente in pari data, in merito al premio di preparazione concernente la formazione dell’atleta Lorenzo Bandiera, avvenuta nella stagione sportiva 2017/2018;

 

-  la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti della ASD Argentana avverso la decisione n. 32/2020-2021, assunta dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - presso la FIGC il 29 ottobre 2021, comunicata via PEC al ricorrente in pari data, in merito al premio di preparazione concernente la formazione dell’atleta Francesco Polastri, avvenuta nelle stagioni sportive 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019;

 

- la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti della Società Terre del Reno (ora ASD Real Terre ed Acqua 2021) avverso la decisione n. 33/2020-2021, assunta dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - presso la FIGC il 29 ottobre 2021, comunicata via PEC al ricorrente in pari data, in merito al premio di preparazione relativamente concernente la formazione dell’atleta Gianandrea De Cesare, avvenuta nella stagione sportiva 2018/2019;

 

- la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti della Società ASD X Martiri avverso la decisione n. 34/2020-2021, assunta dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - presso la FIGC il 29 ottobre 2021, comunicata via PEC al ricorrente in pari data, in merito al premio di preparazione concernente la formazione dell’atleta Pasquale De Martino, avvenuta nella stagione sportiva 2018/2019;

 

- la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti della Società ASD X Martiri avverso la decisione n. 35/2020-2021, assunta dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - presso la FIGC il 29 ottobre 2021, comunicata via PEC al ricorrente in pari data, in merito al premio di preparazione concernente la formazione dell’atleta Filippo Campani, avvenuta nelle stagioni sportive 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019;

 

- la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti della SSD Masi Torello Voghiera avverso la decisione n. 36/2020-2021, assunta dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - presso la FIGC il 29 ottobre 2021, comunicata via PEC al ricorrente in pari data, in merito al premio di preparazione concernente la formazione dell’atleta Tommaso Polelli, avvenuta nella stagione sportiva 2018/2019;

 

- la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti della SSD Masi Torello Voghiera avverso la decisione n. 37/2020-2021, assunta dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - presso la FIGC il 29 ottobre 2021, comunicata via PEC al ricorrente in pari data, in merito al premio di preparazione concernente la formazione dell’atleta Faggioli Devid (matricola federale n.6857664) avvenuta nella stagione sportiva 2018/2019;

 

- la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti della SSD Masi Torello Voghiera avverso la decisione n. 38/2020-2021, assunta dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - presso la FIGC il 29 ottobre 2021, comunicata via PEC al ricorrente in pari data, in merito al premio di preparazione concernente la formazione dell’atleta Mattia Buzzoni, avvenuta nella stagione sportiva 2018/2019;

 

- la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti della SSD Masi Torello Voghiera avverso la decisione n. 39/2020-2021, assunta dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - presso la FIGC il 29 ottobre 2021, comunicata via PEC al ricorrente in pari data, in merito al premio di preparazione concernente la formazione dell’atleta Mattia Poli, avvenuta nelle stagioni sportive 2017/2018 e 2018/2019;

 

- la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti della SSD Masi Torello Voghiera avverso la decisione n. 41/2020-2021, assunta dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - presso la FIGC il 29 ottobre 2021, comunicata via PEC al ricorrente in pari data, in merito al premio di preparazione concernente la formazione dell’atleta Marco Malaguti, avvenuta nelle stagioni sportive 2017/2018 e 2018/2019;

 

- la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti della SSD Masi Torello Voghiera avverso la decisione n. 42/2020-2021, assunta dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - presso la FIGC il 29 ottobre 2021, comunicata via PEC al ricorrente in pari data, in merito al premio di preparazione concernente la formazione dell’atleta Alessandro Campani, avvenuta nelle stagioni sportive 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019;

 

- la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti della SSD Masi Torello Voghiera avverso la decisione n. 43/2020-2021, assunta dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - presso la FIGC il 29 ottobre 2021, comunicata via PEC al ricorrente in pari data, in merito al premio di preparazione concernente la formazione dell’atleta Edoardo Poletti, avvenuta nella stagione sportiva 2018/2019;

 

- la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti della ASD F.C. Casumaro avverso la decisione n. 46/2020-2021, assunta dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - presso la FIGC il 29 ottobre 2021, comunicata via PEC al ricorrente in pari data, in merito al premio di preparazione concernente la formazione dell’atleta Kacper Gajda Kacper avvenuta nelle stagioni sportive 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019;

 

- la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti della ASD F.C. Casumaro avverso la decisione n. 47/2020-2021, assunta dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - presso la FIGC il 29 ottobre 2021, comunicata via PEC al ricorrente in pari data, in merito al premio di preparazione concernente la formazione dell’atleta Dario Baroni, avvenuta nelle stagioni sportive 2018/2019;

 

- la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti della ASD F.C. Casumaro avverso la decisione n. 48/2020-2021, assunta dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - presso la FIGC il 29 ottobre 2021, comunicata via PEC al ricorrente in pari data, in merito al premio di preparazione concernente la formazione dell’atleta Nicolò Tucci, avvenuta nelle stagioni sportive 2017/2018 e 2018/2019;

 

- la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti della ASD F.C. Casumaro avverso la decisione n. 49/2020-2021, assunta dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - presso la FIGC il 29 ottobre 2021, comunicata via PEC al ricorrente in pari data, in merito al premio di preparazione concernente la formazione dell’atleta Davide Tonioli, avvenuta nelle stagioni sportive 2017/2018 e 2018/2019.

 

Tutte le decisioni del Tribunale Federale – Sezioni Vertenze Economiche - ivi impugnate dalla suddetta Società ricorrente hanno ad oggetto la reiezione dei ricorsi presentati dalla medesima Società avverso la decisione della Commissione Premi n. 2/E, s.s. 2021/2022, del 23 settembre 2021, con cui non è stato riconosciuto, in favore dell’odierna ricorrente, il diritto al premio di preparazione relativamente alla formazione dei succitati atleti.

La Società ricorrente, Portuense Etrusca ASD, chiede al Collegio di Garanzia, respinta ogni contraria istanza e/o eccezione ed in riforma della sentenza impugnata, di riconoscere: 

- la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 96 NOIF - vigente al tempo in cui il diritto al premio di preparazione è maturato in favore della società ricorrente - in cui è incorso il TFNVE;

e, per l’effetto:

 

- in integrale riforma della decisione impugnata e previo annullamento della delibera della Commissione Premi n. 2/E s.s., 2021/2022, del 23 settembre 2021, di riconoscere il suo pieno diritto al premio di preparazione per la formazione dei suddetti calciatori nei confronti delle società controinteressate e, per l’ulteriore effetto, di condannare tali Società al pagamento in suo favore degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione; nonché di condannare le controparti alle spese e competenze del presente giudizio, con refusione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva del procedimento innanzi al Tribunale Federale - Sezione Vertenze Economiche -  oltre a quello del presente procedimento;

 

- giacché la formulazione del premio di preparazione non richiede lo svolgimento di accertamenti di fatto, consistendo, piuttosto, in un calcolo matematico sulla base di dati certi già acquisiti, richiede, ai sensi dell’art. 62 CGS, che la decisione sulla presente controversia avvenga senza rinvio;

 

- in subordine a quanto richiesto nel punto che precede, chiede di voler emanare i principi di diritto o di disporre gli ulteriori accertamenti di fatto, così come previsto dall’art. 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, cui il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Vertenze Economiche - della FIGC, in diversa composizione, dovrà uniformarsi.

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