Endas Club Giramondo ricorre contro Giunta Nazionale CONI per cancellazione da Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dall'Endas Club Giramondo, in persona del legale rappresentante, sig. Massimo Arcolini, contro la Giunta Nazionale presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché con il coinvolgimento dell'ENDAS, avverso la deliberazione n. 177/2020 assunta dalla Giunta Nazionale del CONI in data 2 luglio 2020, notificata all'odierna ricorrente il successivo 28 luglio, con la quale è stato confermato il provvedimento n. 3 del 12 febbraio 2020, assunto dal Segretario Generale del CONI, di annullamento dell'iscrizione dell'Endas Club Giramondo dal Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b), del relativo Regolamento di Funzionamento, per tardività del ricorso.
La ricorrente Associazione Endas Club Giramondo chiede al Collegio di Garanzia:
- di dichiarare l'ammissibilità del presente ricorso e, per l'effetto, di annullare la deliberazione impugnata della Giunta Nazionale del CONI nonché ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;
- in subordine, sempre previo annullamento della deliberazione impugnata della Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell'art. 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, di rinviare alla medesima Giunta perché esamini il ricorso nel merito e sulla base della documentazione prodotta, non essendo decaduta dalla facoltà d'impugnazione;
- in ulteriore subordine, di annullare la deliberazione impugnata della Giunta Nazionale nella parte in cui dispone la nullità dell'iscrizione a partire dal 9 dicembre 2009 sulla base del regolamento approvato con Deliberazione del CONI n. 1574 del 18 luglio 2017, entrato in vigore solo a partire dal 1° gennaio 2019.