Decreto della Terza Sezione sospende l’esecuzione della sentenza CFA/FIPM
Il Presidente della Terza Sezione del Collegio di Garanzia ha emesso un decreto monocratico cautelare in merito al ricorso presentato dalla Federazione Italiana Pentathlon Moderno
Questo il testo del decreto:
Visto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 119/2020, presentato, in data 16 dicembre 2020, dal prof. Fabio Pigozzi, nella qualità di Commissario Straordinario della Federazione Italiana Pentathlon Moderno (FIPM), contro ASD Flaminio PM, AS DPM, Sport HD,ASD Elite, ASD Pentafiano, ASD One For Five, ASD PM Cures 2019, ASD Mons Bricti Penta, ASD Nice 55, ASD PM Palombara, ASD PM Guidoni, ASD PM Fonte Nuova, SSD Ippolife, SSD Ippocampo, ASD Mentana, ASD Sabinavis, ASD PM Life e ASD PM Galassia, per la integrale riforma, previa sospensione dell’efficacia, con provvedimento cautelare, della decisione della Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Pentathlon Moderno (FIPM) n. 05/2020, con la quale è stato accolto il ricorso principale proposto dalle richiamate Società e respinto il ricorso incidentale proposto della Federazione Italiana Pentathlon Moderno (FIPM) contro la decisione pronunciata dal Tribunale Federale Nazionale il 3 dicembre 2020, che aveva respinto il ricorso proposto dalle indicate Società;
Visto il provvedimento del Presidente del Collegio di Garanzia del 17 dicembre 2020 (prot. n. 01234/2020), che ha assegnato la controversia di cui al ricorso in epigrafe alla Terza Sezione, per la trattazione della istanza cautelare e del merito, ai sensi dell’art. 56, comma 2, e dell’art. 57, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva;
Vista l’istanza di sospensione cautelare inaudita altera parte proposta dalla Federazione Italiana Pentathlon Moderno (FIPM) in persona del Commissario Straordinario;
Considerato che la complessità delle questioni sollevate impone una urgente discussione collegiale in contraddittorio, in tempi molto brevi;
Ritenuto che le implicazioni derivanti dalla immediata esecuzione della sentenza impugnata potrebbero riflettersi sulla procedura relativa allo svolgimento dell’assemblea nazionale elettiva già convocata par il giorno 23 gennaio 2021;
PQM
impregiudicata ogni ulteriore decisione sul rito e sul merito, sospende l’‘esecutorietà della sentenza della CFA appellata fino alla data della discussione collegiale, da fissarsi con abbreviazione dei termini ai sensi del vigente Codice di Giustizia Sportiva.
Si riserva di indicare con ogni consentita urgenza la data dell’udienza di discussione.