Decisioni della Quarta Sezione: accordo tra le società Fiorentina - Perugia – Atalanta
La Quarta Sezione del Collegio di Garanzia, all’esito della sessione di udienza tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:
con riferimento al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 49/2019, presentato, in data 7 giugno 2019, dalla società ACF Fiorentina S.p.A. contro le società AC Perugia Calcio s.r.l. e Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., nonché nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, con notifica anche nei confronti della Procura Generale dello Sport c/o il CONI, avverso la decisione della Corte Federale d’Appello della FIGC, di cui, quanto al dispositivo, al C.U. n. 088/CFA dell’11 aprile 2019 e, quanto alle motivazioni, al C.U. n. 098/CFA dell’8 maggio 2019, con la quale è stato respinto il gravame promosso dalla odierna ricorrente avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sez. Vertenze Economiche, di cui al C.U. n. 15/TFV-SVE del 6 marzo u.s., ed è stato confermato l’esito della reiezione, ALLA ODIERNA UDIENZA LE PARTI HANNO CONCORDEMENTE DICHIARATO DI VOLER TRANSIGERE LA CONTROVERSIA CON INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE TRA LORO; conseguentemente è stata dichiarata cessata la materia del contendere con l’integrale compensazione delle spese.
Nel ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 52/2019, presentato, in data 19 giugno 2019, dal Procuratore Federale della Federazione Italiana Rugby (FIR) nei confronti del sig. Fabio Nardi e della Società FTGI Rugby Ligues avverso la decisione n. 2 - 2018/2019, resa dalla Corte Federale d'Appello FIR e depositata in data 20 maggio 2019, che ha annullato la decisione del Tribunale Federale Nazionale FIR n. 6, s.s.18/19, depositata il 9 aprile 2019, che aveva irrogato, a carico del sig. Fabio Nardi, le sanzioni della interdizione per 24 mesi, per la violazione dell'art. 20, n. 1, RG FIR, della ulteriore interdizione per 24 mesi, per la violazione dell'art. 21, n. 1, RG FIR, per un totale complessivo di 48 mesi, nonché della interdizione per altri due mesi, per la violazione dell'art. 28, n. 1, lett. i) e j), RG FIR, e, a carico della società FTGI Rugby Ligues ASD, la sanzione pecuniaria pari ad € 250,00, HA ANNULLATO la decisione impugnata n. 2 - 2018/2019, resa dalla Corte Federale d'Appello FIR, depositata in data 20 maggio 2019, e ha rinviato al Giudice di secondo grado endofederale, in diversa composizione.